Scafati. Niente assegno al coniuge "debole", il caso di Scafati - Le Cronache
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Scafati. Niente assegno al coniuge “debole”, il caso di Scafati

Scafati. Niente assegno al coniuge “debole”, il caso di Scafati

Di Adriano Falanga

Divorzio e assegno al coniuge “debole”, dopo l’ex ministro Grilli, la Cassazione si esprime anche su un caso tutto scafatese. O meglio, volendo seguire il protocollo, il caso di Scafati è antecedente a quello, oramai mediatico, che ha coinvolto Vittorio Grilli. La sentenza è la numero 10749, pubblicata il 3 maggio 2017 dalla 6 sezione civile ordinaria, presidente il dottor Ragonesi Vittorio. A ricorrere in Cassazione è la donna, la scafatese A.B. contro l’ex marito R.A. La coppia si è separata nel 2013 presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale revocava anche il contributo di mantenimento originariamente statuito e rigettava la domanda di corresponsione dell’assegno divorzile avanzata dall’ex moglie, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali. La donna, ricorrendo in appello, chiedeva il contributo mensile di 900 euro. Nel merito, il giudice d’appello dichiarava l’infondatezza del gravame, dal momento che gli espletati accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza avevano evidenziato la sussistenza di mezzi propri adeguati in capo alla resistente, pubblico dipendente e proprietaria di tre immobili ubicati in Scafati, oltre che di un autoveicolo, tali da escludere la sussistenza dei presupposti legittimanti l’assegno di mantenimento fissato nelle condizioni di separazione. Si arriva quindi in Cassazione, la difesa della donna contesta alla Corte D’Appello di non aver tenuto conto dell’alto tenore di vita matrimoniale della coppia quando era sposata, chiedendo la corresponsione dei 900 euro mensili. Ma gli ermellini ritengono infondato il ricorso.

 IL CASO GRILLI

Nel caso dell’ex ministro del Governo Monti, Vittorio Grilli, la Cassazione è andata oltre, stabilendo che a far perdere il diritto all’assegno alla ex moglie non è il solo fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ”sistemazione definitiva” perché è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. «Si deve quindi ritenere – afferma la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale».