Salernitana, 0-3 a tavolino e -1 - Le Cronache
Salernitana

Salernitana, 0-3 a tavolino e -1

Salernitana, 0-3 a tavolino e -1

di Fabio Setta

SALERNO – Previsto ma ribaltabile. Ieri è arrivato il verdetto del giudice sportivo su Udinese-Salernitana, il match non giocato lo scorso 21 dicembre. Puntuale il dottor Mastrandrea non ha riconosciuto la causa di forza maggiore che ha impedito alla Salernitana di essere presente alla Dacia Arena, condannando il club granata con un punto di penalizzazione e il 3-0 a tavolino. La situazione ricorda da vicino quanto successo lo scorso anno in Juventus-Napoli e per questo motivo la Salernitana ha fiducia nel ricorso che sarà presentato dall’avvocato Chiacchio. Il primo step è alla corte federale, il secondo al Collegio di Garanzia del Coni che l’anno scorso diede ragione al Napoli, sconfessando il giudice sportivo e quindi facendo disputare la partita. Facile prevedere che anche in questa circostanza possa finire così. Resta da sottolineare come quella del giudice sportivo sia una vera batosta anche morale al club granata accusato di aver auspicato il provvedimento dell’Asl atto a bloccare la squadra a Salerno, rendendo impossibile la partenza per Udine e di non aver messo in moto nessuna azione per evitare, nel rispetto delle norme e dei protocolli, di non essere presente al match, terminato con il fischio dell’arbitro Camplone, dopo i canonici quarantacinque minuti di attesa. La ricostruzione dei fatti Il 22 dicembre 2021, alle ore 10.58, la Salernitana ha inviato il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore mentre il 24 dicembre 2021, alle ore 19.38, il legale della U.S. Salernitana inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa dell’incontro. Il 13 gennaio poi la Salernitana ha presentato la memoria difensiva, allegando il giorno dopo ulteriori documenti prodotti dall’Asl di Salerno. Secondo il giudice sportivo, che ha richiamato la sentenza di Juventus-Napoli, non può essere riconosciuta la causa di forza maggiore in quanto “il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’impegno e il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso”. Orbene, non possono sfuggire dalla naturale rilevanza, al riguardo, alcuni elementi fattuali, che emergono dal carteggio di interlocuzioni via mail tra U.S. Salernitana e ASL di Salerno, veniente dagli allegati al ricorso e dalla successiva integrazione da parte della Lega di A del corredo documentale del fascicolo. Le motivazioni della decisione Questa la ricostruzione del giudice sportivo: “In particolare le interlocuzioni tenute via mail il giorno 20 dicembre 2021 dalla società con la ASL di Salerno, che pure da parte sua inizialmente, come può evincersi dalla mail delle 13.07 (non allegata invero in sede di reclamo dalla ricorrente società e a cui la medesima non ha fatto riferimento alcuno negli atti difensivi pur essendo stata tempestivamente trasmessa agli Uffici della Lega), si era limitata a vietare in maniera prescrittiva, a fronte dell’emersione di un caso di positività tra i tesserati, il trasferimento a mezzo del volo di linea già programmato (in luogo del charter) per l’immediato, e ad imporre, preventivamente alla trasferta, l’effettuazione di un giro supplementare di tamponi per tutti i contatti del caso positivo segnalato alle ore 12.40 del 20 dicembre, non denotano di certo un atteggiamento massimamente propenso ad effettuare la trasferta, seppur con le dovute garanzie e il rispetto dei Protocolli sanitari federali validati dall’Autorità sanitaria statale. Al punto da far ritenere che il provvedimento interdittivo da parte della ASL, col passare del tempo sempre meno “imprevedibile”, fosse in qualche modo “auspicato” (se non direttamente sollecitato) dalla odierna società reclamante, come può ricavarsi anche dalle mail inviate dalla società sportiva alle strutture sanitarie responsabili nelle ore tardo-serali e notturne sempre del giorno 20 dicembre una volta emersi un secondo caso di positività tra i tesserati e una situazione di sospetto per un componente dello staff tecnico (cfr. mail delle ore 20.45, 22.16 e 23.00 del 20 dicembre 2021, che facevano riferimento a tutta una serie di potenziali rischi da contatto stretto per avvenuti pranzi e condivisione di locali ecc.), a cui sopravveniva, alle ore 23.20 sempre del 20 dicembre 2021, il provvedimento finale n. 1145U della ASL di Salerno, recante la “sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad aventi sportivi”, unitamente all’isolamento obbligatorio dei soggetti positivi e all’osservanza della quarantena per tutti i contatti stretti (successivamente comunicati dalla società in base alle predette occasioni di contatto e comprendenti dunque tutti i calciatori disponibili e diversi altri soggetti). Non risulta, in definitiva, che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta. Di modo che, in base ai princìpi generali sopra esposti, la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini “sportivi”, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo”. Le altre decisioni Venerdì il giudice sportivo si pronuncerà anche su Salernitana-Venezia e le tre gare non disputate nel turno dell’Epifania. Non è da escludere che si possa arrivare ad un verdetto simile con tutta la seguente procedura di ricorsi e carte bollate che porteranno poi in ogni caso alla disputa delle partite in questione.