Regolamento Tringali: il sonno e la ragione di Michelangelo Russo - Le Cronache
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Regolamento Tringali: il sonno e la ragione di Michelangelo Russo

Regolamento Tringali: il sonno e la ragione           di Michelangelo Russo

Si dice che il sonno della ragione fa nascere mostri. E così da un inspiegabile disciplinare a firma dell’Assessore Tringali, è nato un mostro giuridico. Perché è nato senza testa, e per questo è una norma inesistente. Per essere più chiari, il regolamento per l’accesso al Comune di Salerno di pubblico e giornalisti è stato emanato da un organo, cioè la Giunta, ovverossia il governo della persona giuridica Comune, a cui è interdetto il potere di emanare norme e regolamenti. Perché questo potere spetta solo al Consiglio Comunale, cioè quello rappresentativo della volontà popolare. La Giunta è espressione della maggioranza, di norma, e ha specifiche competenze amministrative, ma non quella di poter legiferare. La differenza dei tre poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario (tanto per citare solo Montesquieu) si riflette anche nella struttura delle persone giuridiche territoriali, e cioè Regioni e Comuni.

E’ pertanto intuibile che, se è sempre il Parlamento a legiferare (tranne i casi di urgenza come i decreti legge fatti dal governo, ma comunque a termine perché soggetti a conversione in sede legislativa), anche nelle Regioni e nei Comuni l’adozione di tutti gli atti cosiddetti “generali”, cioè quelli rivolti a una generalità di cittadini (come è il regolamento Tringali) non può che avvenire per mezzo dell’Assemblea degli eletti dal popolo, cioè il Consiglio Regionale o il Consiglio Comunale.

Perciò il regolamento Tringali non pare aver tenuto conto di un principio costituzionale degli Stati moderni dato per scontato dai tempi dell’Illuminismo. Si comprende umanamente l’imbarazzo di Palazzo di Città nel trovarsi, nel bel mezzo di una tempesta mediatica, invasi da giornalisti podisti intenti a rincorrere nei corridoi esponenti politici e funzionari citati anche soltanto nelle carte processuali. Ma la fretta è sempre una cattiva maestra: prima di emanare l’editto, l’Assessore alla Trasparenza e la Giunta potevano, per essere più sicuri, consultare non professoroni di diritto amministrativo, ma un semplice computer. E infatti, cliccando queste parole “la Giunta non può emanare regolamenti” sarebbe apparsa, come appare, una pagina di Italia Ius, diritto degli Enti Locali, che riporta, tanto per chiarire, la sentenza n° 5288/2014 del Consiglio di Stato. Questa sentenza, quand’anche ce ne fosse stato bisogno per i giuristi (e al Comune di Salerno ce ne sta più di uno), riporta a chiare lettere i limiti e i poteri degli organi Comunali citando il d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) dove sono fissate le competenze del Consiglio Comunale (art. 42), della Giunta (art. 48) e del Sindaco (art.50). Gli estensori dell’Editto sull’ingresso a Palazzo, leggendo il Consiglio di Stato, avrebbero forse riflettuto sull’art. 42 comma 2 lettera a della legge ora richiamata, che testualmente specifica che all’Organo Consiliare spetta in via generale ed esclusiva l’esercizio del potere normativo che si manifesta, oltre che nell’adozione dello Statuto, anche nell’emanazione si regolamenti e atti a contenuto generale ed astratto disciplinanti il comportamento della generalità dei cittadini o di una determinata categoria di essi. Cioè, esattamente, quello che è disciplinato dall’Editto Tringali, che non è altro che un regolamento. Del tutto eccezionale, quindi, è il potere regolamentare della Giunta, che è limitato ai “soli regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”. Il potere regolamentare del Sindaco (e non della Giunta) è invece relativo alla competenza sua di disciplinare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi, ma sempre sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. Infine, nei casi di emergenza (eventi straordinari, sicurezza urbana, etc.) il Sindaco può emanare ordinanze contingibili e urgenti. Nulla, cioè, dell’Editto di cui parliamo.

Veniamo al dunque. Un regolamento emanato da un organo privo assolutamente del potere di adottarlo non è un atto nullo, ma è un atto inesistente. E’ come se la mia assemblea di condominio lo avesse emanato per tutta la città di Salerno. Tutto questo che si è detto sta scritto su Internet, con una ricerca che possono fare anche i nipotini.

Se però il Consiglio di Stato si è sbagliato, è bene che qualcuno a Palazzo di Città lo spieghi subito. Perché c’è una sanzione fino a 500 euro per chi viola le norme dell’Editto. E allora, se io, domani, nella piena convinzione dell’illegittimità dell’Editto, entro come editorialista al Comune, senza appuntamento, per tentare un’intervista agli uscieri degli assessori, sarò multato? Ma se l’Editto è illegittimo, chi mi multerà violerà la legge che vieta quello stesso Editto; imponendomi l’esborso di una multa illegittima palesemente, allo scopo di punirmi come giornalista indisciplinato e inosservante, chi mi multa corre il rischio di incorrere nella violazione dell’art. 323 c.p. (abuso in atti di ufficio) che specifica, tra le ipotesi delittuose, l’avere intenzionalmente procurato ad altri, in violazione di legge, un danno ingiusto. Da uno a quattro anni di reclusione è la pena prevista per chi volesse farmi la multa prevista dall’Editto. Avete visto quali incubi crea il sonno della ragione? Ma non è finita. Questo aspetto dei regolamenti della Giunta lo approfondiremo prossimamente per cose ancora più grosse.

Dr. Michelangelo Russo