NOCERA I/PAGANI. La Corte dei Conti chiede ai Comuni chiarimenti per il Prfp - Le Cronache
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NOCERA I/PAGANI. La Corte dei Conti chiede ai Comuni chiarimenti per il Prfp

NOCERA I/PAGANI. La Corte dei Conti chiede ai Comuni chiarimenti per il Prfp

Da Le Cronache oggi in edicola

NOCERA INFERIORE/PAGANI. La Corte dei Conti chiede ai Comuni di Nocera Inferiore e Pagani chiarimenti e nuovi documenti in merito al Prfp ossia al piano di riequilibrio finanziario pluriennale dei conti dei due enti.

Tra i punti da chiarire per entrambi i Comuni i rapporti con le società che in questi anni si sono occupati o si occupano della raccolta di rifiuti  (la Seta per Nocera e il Consorzio di Bacino per Pagani), le alienazioni e soprattutto la capacità di riscossione ritenute sempre basse.

A Nocera Inferiore è stato chiesto a integrare la documentazione sono stati chiesti anche chiarimenti alle partecipate e alle spese per il personale.

A Pagani i giudici si sono soffermati sulla lunga vicenda che interessa i loculi cimiteriali, sui debiti accumulati nei confronti del Consorzio di Bacino Salerno 1 e sulla scarsa capacità di riscossione dell’Ente  per il triennio 2011-2013 con particolare riferimento alla Tarsu per una capacità di incasso tra il 30 ed il 40%.

La maggior parte dei rilievi sono fatti tecnici e attengono a vicende ben note.

Tra i debiti di funzionamento più rilevanti la Corte  segnala quelli derivanti dal canone smaltimento rifiuti. In particolare, si fa riferimento al decreto ingiuntivo giunto dal “Consorzio Bacino SA 1” relativo al pagamento della somma di  15.523.439,00 Euro. La Corte dei Conti ha chiesto all’Ente di “chiarire se e quanta parte di questo debito sia già contabilizzato tra i residui passivi ed in che modo e termini il Comune intenda farvi fronte, attese le segnalate difficoltà di cassa e l’incapienza dei fondi per cassa ricevuti ai sensi del D.L. n. 35/2013”.

Il Comune ha trenta giorni di tempo per presentare la documentazione.

Anche il Comune di Nocera Inferiore è stato chiamato a integrare la documentazione. Sono stati chiesti, in particolare, chiarimenti in relazione alla vicenda Seta, alle alienazioni, alla capacità di riscossione, alle partecipate e alle spese per il personale.

 

Ecco il documento per Pagani.

 

Campania  delibera n.  208 / 2015

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

CAMPANIA

 

dott. Ciro Valentino                                  Presidente

dott. Silvano Di Salvo                       Consigliere

dott. Tommaso Viciglione                          Consigliere

dott.ssa Rossella Bocci                     Primo Referendario

dott.ssa Innocenza Zaffina                        Primo Referendario

dott. Francesco Sucameli                           Referendario (relatore)

dott.ssa Carla Serbassi                    Referendario

 

nella Camera di Consiglio del  23 settembre 2015

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO l’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) che prevede l’obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 19 dicembre 2013, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale l’Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis TUEL e ss. acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 4227 del 20/12/2013;

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria n. 13 del 17 febbraio 2014 acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 1197 del 20/02/2014 , adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale l’Ente ha proceduto ad approvare il piano di riequilibrio finanziario (PRFP);

VISTA la richiesta istruttoria della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno n. 28348 del 28 marzo 2014 acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 2112 del 28/03/2014;

Vista la nota n. 10201/2014 del 23/04/2014 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 4176 del 10/09/2015, recante la risposta del Comune di Pagani  alla richiesta istruttoria della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno, pervenuta priva dei relativi allegati;

VISTA la relazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 4125 del 3/09/2015;

VISTE le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2012, n. 1/SEZAUT/2013, n. 14/SEZAUT/2013 e n. 22/SEZAUT/2013;

VISTA l’ordinanza n. 65/2015 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato Relatore dott. Francesco Sucameli.

 

Premesso che

1. L’art. 243-quater, comma 3, TUEL stabilisce che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione della competente Commissione (nel caso di specie, la citata relazione è pervenuta in data 11/07/2014, prot. n. 3918), “delibera sulla approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio”.

L’approvazione del piano può avvenire, quindi, nel merito, solo se lo stesso risulti adeguato a consentire il riequilibrio finanziario dell’ente e proporzionato alle problematiche finanziarie esistenti. In sostanza, il piano sottoposto all’approvazione della Sezione regionale della Corte dei conti deve risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al risanamento finanziario dell’ente. Non è sufficiente, per la relativa approvazione, la teorica ed aritmetica sufficienza delle maggiori entrate e delle minori spese previste per il ripiano delle situazioni di squilibrio (es. disavanzo di amministrazione, debiti fuori bilancio e debiti maturati e non pagati).

La legge attribuisce, in linea di massima, specie dopo l’art.10-ter del D.L. 35/2013, i compiti istruttori alla Commissione ministeriale e i compiti decisori alla Sezione regionale di controllo.

La Sezione regionale di controllo, tuttavia, nella valutazione del piano, non incontra vincoli alla propria attività cognitiva, neppure in ragione delle valutazioni effettuate dalla Commissione ministeriale dalle quali può motivatamente discostarsi. In concreto, la Sezione regionale di controllo, se dovesse ravvisare «[…] la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri […]» (deliberazione n.22/SEZ.AUT./2013). La Sezione regionale di controllo, quindi, ha il diritto-dovere di esaminare e valutare non solo quanto indicato dall’ente interessato e dalla Commissione ministeriale ma anche, dopo la relativa acquisizione, ogni altro elemento ritenuto utile per una adeguata e fondata valutazione del piano.

Come già indicato, l’art. 243-quater, comma 3, TUEL  prevede, per la decisione della Sezione regionale sull’adeguatezza del piano ai fini del riequilibrio, un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relazione della competente Commissione, che deve, ovviamente, essere completa di tutti gli allegati istruttori.

Tale termine è evidentemente ordinatorio. È noto, infatti, che un termine è ordinatorio quando la relativa inosservanza non produce alcun tipo di decadenza ed è consentita la proroga dello stesso da parte del giudice. L’art. 152 del Codice di procedura civile, infatti, esprimendo un principio di carattere generale, stabilisce che «[…] i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori […]».

Il procedimento di controllo previsto dalla norma in esame, per quanto concerne il termine per la decisione della Sezione, non contempla una “scadenza” oltre la quale il potere di accertamento viene meno; contrariamente a quanto previsto per il termine per la deliberazione consiliare di approvazione del piano di riequilibrio (art. 243-bis, comma 5, TUEL), il termine in esame, come si è detto, non è qualificato dal legislatore come “perentorio”.

In secondo luogo, nessuna conseguenza il Legislatore ha previsto nella ipotesi di mancato rispetto del termine indicato, come invece per altri termini della procedura in esame (art. 243-quater, comma 7, TUEL).

In presenza di esigenze istruttorie, quindi, la competente Sezione regionale di controllo, prima della scadenza ordinatoria prevista, in base ad una congrua motivazione – nel rispetto del principio del giusto processo, che impone contingenza dei tempi e trasparenza del processo decisionale (art. 111, commi 1 e 2, Cost.) – può prevedere supplementi di istruttoria con conseguente prolungamento del tempo di decisione, anche oltre il trentesimo giorno dalla ricezione della relazione.

Tale conclusione risulta implicitamente confermata dal riconoscimento (deliberazione n. 22/SEZAUT/2013, punto 7, parte finale) alle Sezioni regionali di controllo, nell’esame dei piani di riequilibrio finanziario, di poteri cognitivi e istruttori propri che potrebbero essere pienamente esercitati solo laddove sia anche consentito, se necessario, di deliberare definitivamente oltre il termine indicato.

2. L’Organo di revisione del Comune di Pagani ha trasmesso le relazioni/questionario ai rendiconti 2012-2013 acquisite al protocollo di questa Sezione rispettivamente con n. 83 del 10/01/2014 e n. 5966 del 24/11/2014.

Al PRFP è stato inoltre regolarmente allagato il parere del ridetto organo (verbale n. 47) acquisito al protocollo dell’Ente con n. 4655 del 11/02/2014, che sinteticamente individua i fattori di squilibrio i quali hanno generato un disavanzo da ripianare pari ad € 7.169.187,03 suddiviso in:

  • Disavanzo di amministrazione 2012 pari ad  € 4.454.023,73 (+)
  • Crediti inesigibili (residui stralciati) per € 986.733,20 (+)
  • Crediti di dubbia esigibilità (residui al conto del patrimonio) per € 2.219.608,25 (+)
  • Maggiori residui attivi pari ad € 17.403,26 (-)
  • Minori residui passivi pari ad € 1.035.373,39 (-)
  • Avanzo gestione 2013 da rendiconto pari ad € 1.532.864,94 (-)
  • Debiti fuori bilancio da ripianare per € 2.094.463,44 (+)
  • TOTALE DISAVANZO DA RIPIANARE: € – 7.169.187,03.

In più, nella premessa al parere, l’Organo di Revisione del Comune di Pagani, commentando la situazione finanziaria al 31.12.2012, ha rilevato che lo stesso Ente ha fatto ricorso in modo «[…] pressoché costante all’anticipazione di tesoreria – utilizzata nell’intero corso dell’esercizio 2011 e perdurante nell’esercizio 2012 – e vista l’esistenza di un ammontare di Residui attivi del Titolo I e III di ammontare più che rilevante accumulatisi in esercizi remoti la cui riscossione appariva oltremodo problematica […]» ed ancora che «[…] la ricognizione puntuale eseguita sulle entrate a destinazione vincolata e a specifica destinazione evidenziava l’utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati per € 2.145.689,75 – nel caso di specie ci si riferisce a somme versate da cittadini per la prenotazione di loculi cimiteriali a costruirsi, per i quali i lavori non risultano iniziati – per € 2.311.600,00 che l’Ente non riesce a ripristinare […]»..

Il Collegio ancora segnala che lo stesso piano evidenzia la scarsa capacità di riscossione dell’Ente  per il triennio 2011-2013 con particolare riferimento alla TARSU evidenziandone una capacità di incasso attestatasi tra il 30 ed il 40%. Con riferimento all’obiettivo del risanamento, infatti, i Revisori invitavano l’Amministrazione a migliorare la capacità di incasso segnalando l’incremento delle aliquote adottato e sottolineavano l’elevato passivo riconducibile a  debiti di funzionamento per € 21.567.679,20  da sommarsi a quelli fuori bilancio.

3. La relazione istruttoria, contenente la documentazione di riferimento, è pervenuta inizialmente priva dei necessari allegati. Con nota inviata via PEC del 7/09/2015 con prot. n. 4152, questi Uffici hanno richiesto al Ministero l’integrazione del fascicolo istruttorio con la trasmissione completa di tutto il materiale non trasmesso, alla base delle risultanze di cui si è riferito con la ridetta relazione.

I documenti richiesti sono pervenuti via P.E.C. il 10/09/2015 acquisiti al protocollo di questa Sezione al n. 4176.

Ad ogni buon conto, l’esame della documentazione disponibile ha evidenziato la necessità di assumere maggiore contezza di alcuni elementi di fatto, non adeguatamente desumibili dagli elementi allo stato disponibili alla Sezione.

 

 

 

I – OBIETTIVO DI RIEQULIBRIO

Il disavanzo è inizialmente emerso in sede di rendiconto 2012. La massa passiva da ripianare, in tale sede ammontava ad €  7.169.187,03 ed era così costituita:

– disavanzo d’amministrazione 2012 pari a € 4.454.023,73 a fine 2012;

– debiti fuori bilancio per €  2.094.463.44.

Tuttavia l’Ente aderisce ed approva la procedura di riequilibrio pluriennale durante il commissariamento, assumendo a rifermento lo stato passivo e la rendicontazione 2013.

In sede di pre-consuntivo 2013 il disavanzo, per effetto di un’ulteriore verifica negativa della gestione residui, si attestava in € 5.074.723,59 (2.190.553,51 di disavanzo formale + -2.884.120,48 da gestione vincolata), compensata da un’“economia di gestione” per l’esercizio finanziario 2013, pari ad € 1.532.864,94, generata da vari accantonamenti prudenziali nel bilancio di previsione 2013 (cfr. parte su equilibrio corrente nella I parte del  PRFP): fondi per transazioni (€ 700.000,00), fondi per debiti fuori bilancio da riconoscersi (€ 400.000,00) ed un consistente fondo svalutazione crediti (850.000,00) nella misura del 30% dei crediti, precedenti al quinquennio, relativi al Titolo I e Titolo III dell’entrata.

A questo disavanzo, peraltro, andrebbe ad aggiungersi un vincolo sul risultato di amministrazione per Fondo svalutazione crediti (F.S.C.) per € 1.071.024,00, fondo che istituiscono a seguito del riaccertamento straordinario a cui però non è seguito lo stralcio né l’inclusione dello stesso nell’obiettivo di riequilibrio.

Il PRFP non prevede l’accesso al fondo di rotazione ed ha quindi una durata decennale, con decorrenza 2014, anche se, si precisa che nei primi 5 anni è prevista la copertura dei debiti fuori bilancio e di talune passività potenziali.

Tanto premesso, sulla base delle evidenze contabili appena richiamate, appare necessario assumere ulteriori informazioni in ordine ai seguenti profili:

 

  1. 1.    Cassa.
    1. a.    Chiarimenti sulla ragione della sussistenza di due contabilità separate su cui risultano, per le annualità indicate, le seguenti consistenze:

 

 

Tabella 1. Fonte: PRFP

Annualità 2012 2013
conto tesoreria € 466.975,41 € 279.256,80
cc postali € 0,00 € 197.690,48
fondo cassa  € 466.975,41 € 476.947,28

 

 

Si invita l’Amministrazione a chiarire puntualmente le ragioni dell’esistenza di due conti correnti, di specificare per ognuno di essi i soggetti gestori ed i titolari delle firma di traenza.

 

  1. b.    Si segnalano forti incongruenze segnaletiche di seguito precisate, per cui l’Ente è chiamato a:
    1.                                                 i.     confermare e/o rettificare i seguenti dati nonché aggiornare con apposita colonna relativa al 2014 la seguente tabella afferente alle anticipazioni di tesoreria.

 

Tabella 2. Fonte: SIQUEL 2013

 

2011

2012

2013

Importo dell’anticipazione concedibile ai sensi dell’art. 222 del TUEL

5.695.299,07

5.641.421,76

5.463.983,49

Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL

3.795.812,28

1.749.272,83

3.924.518,61

Entità dell’anticipazione 2013 richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12

 

 

0,00

Entità dell’anticipazione richiesta ai fini IMU ai sensi dell’art. 1 co. 2 del d.l. n. 54/2013

 

 

0,00

Giorni di utilizzo dell’anticipazione

350

350

320

Importo massimo dell’anticipazione giornaliera utilizzata

 

 

0,00

Importo anticipazione non restituita al 31/12

1.085.831,59

0,00

0,00

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12

26.405,70

138.835,26

284.886,40

Consistenza delle entrate a specifica destinazione non refluite in cassa vincolata all’1/01/2013 (A)

 

 

340.475,05

Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata all’1/01/2013 (B)

 

 

468.975,41

Importo delle entrate a specifica destinazione riscosse nell’esercizio (C)

 

 

10.512,12

Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell’esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate (D)

 

 

89.341,55

Consistenza delle entrate vincolate al 31/12/2013 (E=A+B+C-D)

 

 

730.621,03

Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell’esercizio per i pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio (F)

 883.000,36*

809.450,48*

451.364,23

Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 31/12/2013 (G=E-F)

 

 

279.256,80

* dati mancanti tratti da PRFP

 

Sul punto, si rileva che i dati afferenti all’esercizio 2011 sono confermati dalle risultanze contabili desumibili dal SIOPE (sistema integrato della Banca d’Italia a cui il tesoriere dell’Ente trasmette i dati di cassa – Tesoriere nel caso di specie non identificato chiaramente) e dai Certificati al Conto trasmessi dall’Ente al Ministero dell’Interno – Sezione Finanza Locale.

Per il biennio 2012-2013 si evincono anticipazioni di tesoreria attivate rispettivamente per € 1.749.272,83 ed € 3.924.518,61. Tali risultanze comunicate dall’Organo di Revisione a mezzo SIQUEL non trovano alcuna corrispondenza, né per cassa né tantomeno per competenza, con i dati del Titolo V risultanti, per gli anni 2012-2013, nei Certificati al Conto. In tali certificati, infatti, nessun importo viene accertato e/o incassato; analoga discordanza sul biennio in questione si rileva col SIOPE, dove non risulta alcun importo sul TIT. V.

  1.                                                ii.     Si vogliano quindi, nel confermare/rettificare e completare i dati sopra riportati, chiarire le ragioni delle incongruenze appena elencate, fornendo certificazione dell’effettivo ammontare delle anticipazioni per gli esercizi 2012-2013-2014 nonché delle somme che l’Ente ha dovuto corrispondere, per tale periodo, a titolo di interessi passivi per anticipazioni.
  2.                                              iii.     Si prega di confermare o altrimenti precisare l’esatto importo delle entrate a specifica destinazione non ricostituite alla data di approvazione del PRFP, in considerazione alle incongruenze di seguito rilevate.

Infatti, ancora dal Verbale n. 47 del 10/02/2014 dell’Organo di Revisione, si rileva che il Comune di Pagani ha utilizzato fondi aventi specifica e/o vincolata destinazione; di dette entrate il Collegio segnala che € 2.311.600,00 non sono stati ripristinati e lo stesso ha evidenziato la difficoltà nel recupero di dette somme. In verità tale importo, dall’analisi dei documenti in atti, risulterebbe più elevato: dalla risposta n. 10201/2014 dell’Ente all’istruttoria della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno, l’Ente quantifica in € 3.753.465,03 i fondi con destinazione specifica e/o vincolata così ripartiti: € 730.621,03 quali Fondi ex lege 219/81 ed € 2.293.223,00 per acconti da loculi cimiteriali..

  1.                                              iv.     Ancora in punto di entrate a specifica destinazione occorre spiegare in che senso, nella parte I del PRFP, «3.3. L’Ente ha utilizzato entrate aventi specifica destinazione vincolando le corrispondenti quote nelle anticipazioni di cassa. Tali entrate verranno ricostituite nel corso del bilancio pluriennale di riequilibrio». In particolare, si voglia indicare se l’Ente ha inteso confermare che per il calcolo degli spazi finanziari per anticipazioni di cassa, ai sensi dell’art. 222 TUEL, si è tenuto conto delle somme a specifica destinazione utilizzate, ovvero, se la consistenza di tali somme sia stata ripristinata facendo ricorso ad anticipazione di cassa, per altro verso, non restituite entro l’esercizio finanziario;
  2. c.     Si prega di motivare le ragioni dello sbilancio tra fonti di finanziamento (per cassa e per competenza) e residui passivi di parte capitale ed in particolare di chiarire se e in che misura il ridetto sbilancio è riconducibile all’utilizzo di entrate a specifica destinazione non ricostituite, ovvero al finanziamento delle gestione in conto capitale con entrate vincolate per “auto-destinazione” (ad esempio rivenienti dalla gestione corrente). Si prega di aggiornare la sotto riportata tabella con i dati desumibili dal consuntivo 2014

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

Totale Residui Attivi in conto capitale (tit. IV +V)

3.650.043,64

2.934.275,48

Residui Passivi tit. II (conto capitale)

9.448.338,94

6.996.397,01

Differenziale da coprire con cassa

-5.798.295,30

-4.062.121,53

Fondo cassa

468.975,41

279.256,80

Equazione di equilibrio tra fonti finanziamento e spese di parte capitale

-5.329.319,89

-3.782.864,73

 

  1. 2.    Residui attivi e passivi. Si rammenta, preliminarmente, che oggetto del piano riequilibrio è un disavanzo sostanzialmente determinato e previamente formalizzato, tramite una sistematica attività di ricognizione di debiti fuori bilancio eventualmente riconosciuti ed il riaccertamento straordinario che, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8 lett. e), non comporta solo lo stralcio dei soli residui inesigibili, ma anche di quelli di dubbia esigibilità. Tale riaccertamento, quindi, è straordinario non solo perché interviene al di fuori del normale ciclo di bilancio, ma anche per il tipo di stralcio che è imposto all’ente. In proposito si osserva quanto segue.
    1. a.    Residui attivi di dubbia esigibilità non stralciati. Il disavanzo formale è stato determinato con riferimento al rendiconto 2013, il cui risultato quantifica il disavanzo da ripianare, in sostanza sovrapponendo riaccertamento ordinario ex art. 228 TUEL e straordinario ex art. 243-bis, comma 8, lett. e). Nel rendiconto 2013 (che cristallizza l’obiettivo di ripiano del PRFP), l’ammontare dello stock dei residui vetusti di parte corrente viene sensibilmente ridotto, con ulteriore aggravio del disavanzo (risultato della gestione residui -€ 2.153.515,20), anche grazie all’attività di revisione straordinaria dei residui intervenuta in corso d’anno (determina del Responsabile Settore Finanziario n. 122 del 05/02/2014 – allegato 5 del piano). Peraltro,  risultano ancora residui attivi sui titoli I e III ante 2009 pari a € 1.140.190,62 (cfr. Sezione seconda della relazione/questionario 2013 prot. n. 5966 del 24/11/2014),). Il vincolo riveniente da F.S.C. avrebbe dovuto avere la misura minima di € 342.057,19 (ovvero, ai sensi dell’art. 1, comma 17, del D.L. n. 35/2013, pari al 30% dei residui attivi ante 2009 dei titoli I e III ancora sussistenti). Cionondimeno, nel rendiconto 2013, l’Ente ha costituito un vincolo per fondo svalutazione crediti pari a € 1.071,024,00, riconoscendo implicitamente la dubbia esigibilità dei residui di cui trattasi per un ammontare superiore (cfr. nota n. 10201/2014 del Comune di Pagani acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 4176 del 10/09/2015 in cui si afferma: «[…] il fondo svalutazione crediti previsto nei bilanci pluriennali tiene conto dell’eliminazione dei residui attivi 2012 e precedenti ed è stato calcolato nella misura del 30% dei residui attivi del titolo I e III […]». La richiamata nota è stata peraltro inviata dalla Direzione Centrale della Finanza locale priva dei correlati allegati). Si prega pertanto di:
      1.                                                 i.     riferire con apposita relazione ed elenco (per anno e titolo) i residui in considerazione dei quali si è proceduto a tale accantonamento e le ragioni delle correlativa, riconosciuta, dubbia esigibilità;
      2.                                                ii.     chiarire per quale ragione tale importo non è stato computato nel disavanzo sostanziale da ripianare nel PRFP, determinando un sottodimensionamento dell’obiettivo di riequilibrio.
      3. b.    Capacità di riscossione. La capacità di riscossione in conto residui, fino al 2012, risultava anomalamente bassa, come da tabella riportata nel PRFP.

 

Preso atto dei dati richiamati, si prega di:

  1.                                                 i.      riportare i dati di cui in tabella aggiornati con riferimento alle annualità 2013 e 2014, a riscontro dell’efficacia delle misure adottate per recuperare effettività  delle entrate accertate non riscosse in conto competenza;
  2.                                                ii.      confermare se le previsioni sulle maggiori riscossioni si sono realizzate nei termini previsti nel PRFP, in particolare:
    1. 1.    per evasione
      1. accertata ICI 2009-2011 per € 2.500.000 (riscossione prevista al 25%) € 500.000;
      2. per accertata TIA 2008-2009 per € 400.000 (riscossione  prevista la 25%) € 150.000;
      3. su residui correnti già a ruolo  per le medesime entrate € 200.000 e altre 200.000 su altre riscossione coattive.
      4. c.     Residui passivi. Si prega di chiarire:
        1.                                                 i.     le modalità con cui sono state contabilizzate le somme percepite ai sensi del D.L. n. 35/2013, in particolare se è stato iscritto, nel consuntivo 2013, un residuo passivo al Titolo III di pari ammontare alle somme ricevute;
        2.                                                ii.     Nel PRFP, tra i debiti di funzionamento più rilevanti si segnalano quelli derivanti dal canone smaltimento rifiuti. In particolare, desta un significativo allarme la segnalazione di un decreto ingiuntivo (n. 191/11, R.G. 982/11, cron. N. 4126/11 emesso dal Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava de’ Tirreni in data 02.11.2011) con il quale il Comune di Pagani è stato ingiunto, ad istanza dell’organismo partecipato in liquidazione “Consorzio Bacino SA 1”, al pagamento della somma di € 15.523.439,00. Si prega di chiarire se e quanta parte di questo debito sia già contabilizzato tra i residui passivi ed in che modo e termini il Comune intenda farvi fronte, attese le segnalate difficoltà di cassa e l’incapienza dei fondi per cassa ricevuti ai sensi del D.L. n. 35/2013;
      5. d.    Tempi medi di pagamento. Si prega di riferire sui tempi medi di pagamento nel periodo 2012-2014, trasmettendo le certificazioni di cui al D.L. 66/2013, per il 2013 e per il 2014, nonché di relazionare sullo previsioni dei tempi medi attesi a chiusura dell’esercizio 2015.
      6. e.     Esposizione a rischio di insolvenza degli organismi partecipati. Eventuale accollo di fatto. Sulla base di quanto riportato nel PRFP, il Comune avrebbe avuto, alla data dell’adesione al piano, le seguenti partecipazioni.

–       Multiservice s.r.l., partecipata  al 100%. Fino al 2009, la società non presentava perdite. Tuttavia successivamente non sono stati approvati i bilanci per gli anni 2010, 2011 e 2012. Nel 2013, con atto Repertorio n. 17326 e raccolta n. 10070, registrato a Salerno il 15.07.2013 al n 7940/IT, la società è stata sciolta ai sensi dell’art. 2484 n. 6 del c.c. ponendola in liquidazione. Successivamente in data 19.11.2013 è stata avviata la procedura fallimentare. Sempre nel corso dell’esercizio 2013, a stretto giro, è stato dichiarato il fallimento, con sentenza dichiarativa del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore n. 49/2013,  depositata in cancelleria il 21.11.2013. Inoltre, non vi è certezza sui dati dei reciproci crediti e debiti, non avendo il Comune compilato, nel PRFP, il prospetto afferente ai flussi

–       Farmacia Comunale Pagani S.r.l., partecipata al 51%

–       Consorzio Bacino SA1 – in liquidazione.

Si prega dunque  di:

  1.                                                 i.         fornire dati dettagliati sul prospetto flussi non compilato nel PRFP per tutti gli organismi partecipati, punti nn. 14.1 pag. 18 e nn. 14.2 pag. 19. Con riguardo alla Società Multiservizi S.r.l.:
    1. fornire i bilanci per le annualità 2010-2014;
    2. fornire chiarimenti con invito a relazionare su soggetto che ha presentato istanza di fallimento; sulle cause dello stesso e sullo stato attuale della procedura, indicando lo stato passivo accertato. Si prega di fornire all’uopo la sentenza dichiarativa di fallimento;
    3. indicare l’ammontare dei residui attivi e passivi verso la società al momento della dichiarazione del fallimento;
    4.                                                ii.         chiarire come si conciliano le due affermazioni in contraddizione di cui ai punti 14.4 e 14.45 del Piano. Segnatamente, al punto n. 14.4 rileva che L’Ente non avrebbe  concesso fideiussioni o rilasciato lettere di patronage a favore degli organismi partecipati e allo stesso tempo il Comune afferma che «14.5  A fronte dell’impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata, l’Ente ha rispettato i limiti di indebitamento ex artt. 202  e 204  TUEL». Si prega dunque di produrre attestazione che non esistono forme di patronage o garanzia atipica per gli organismi partecipati, in particolare per la società Multiservizi s.r.l.;
    5. 3.    Debiti fuori bilancio. La situazione dei debiti fuori bilancio, appare delineata come illustrato nella sottostante tabella, da dove emerge una sottostima dei debiti fuori bilancio nel 2013.
dfb 2013
già  riconosciuti da riconoscere nel 2014 totale
lett. a

 € 291.173,81

nota del 22 gennaio 2014*
Sentenze esecutive varie

€ 157.685,99

Ditta Califano Rosario

 € 1.087.750,00

Eredi Allerta

 € 100.193,00

Ditta DIPA

 € 17.574,00

€ 291.173,81

€ 1.363.202,99

€ 1.654.376,80

* nota prot. gen. N. 2235 del 22/01/2014, il Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro

 

Nella Relazione al PRFP dell’Organo di Revisione allegata alla deliberazione n. 13/2014 della Commissione Straordinaria  si legge che «[…] l’ammontare dei debiti da riconoscere è pari ad € 2.094.463,44 […]» (cfr. pag. 2), in ciò evidenziandosi una tra quanto indicato nel piano di riequilibrio e quanto evidenziato dal Collegio pari ad € 440.086,64. Tale somma, in ogni caso non è comprensiva delle eventuali spese per soccombenza nonché quelle per interessi e rivalutazioni.

Sul punto  il Collegio dei Revisori aggiunge inoltre che: «[…] nel 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio che avevano i requisiti della riconoscibilità al 31/12/2013 pari a euro 1.425.749,86 […]», quindi, per un importo ancora maggiore a quello segnalato a inizio esercizio finanziario. Si chiede pertanto di:

  1. a.    indicare  l’esatto ammontare dei debiti da riconoscere al 31.12.2013;
  2. b.    chiarire la ragione della sottostima nel 2013 dei d.f.b.;
  3. c.     fornire le delibere di riconoscimento 2013 e 2014;
  4. d.    redigere una relazione sulle coperture per quelli individuati e sul loro effettivo, successivo, accertamento.
  5. 4.    Conto terzi. Alle pag 12-13 del PRFP adottato con deliberazione n. 13/2014 della Commissione Straordinaria si evidenzia il marcato disallineamento sia in conto competenza che in termini di cassa della voce “altre per servizi conto terzi” nel triennio 2011-2013.
Altre per servizi c.terzi

2011

2012 2013 2011 2012

2013

competenza

806.326,67

87.437,18

231.763,73

616.695,49

87.437,18

231.763,73

cassa

616.695,46

10.642,47

156.452,89

608.077,83

80.724,02

169.081,41

 

Sul punto nella nota n. 10201/2014 del Comune di Pagani inviata dalla Direzione Centrale della Finanza locale (acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 4176  del 10/09/2015) l’Amministrazione Comunale evidenzia che «[…] alla voce altri servizi in conto terzi sono presenti: restituzione di assegni circolari non consegnati e da riprodurre nell’anno successivo […]». Si prega, per completezza, di fornire i dati afferenti all’esercizio 2014 sia in termini di competenza che di cassa correlati a tale causale di movimentazione.

  1. 5.     Personale. Atteso che alla nota n. 10201/2014,  inviata dalla Direzione Centrale della Finanza locale acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 4176 10/09/2015, non sono stati allegati i correlati allegati si invita l’Ente a produrre le tabelle certificanti il rispetto dei limiti di cui all’art. 1 c. 557 della legge 296/2006  così come integrato dall’art. 76, c. 7, del D.L. n. 78/2010. Si prega, inoltre, di attestare oltre la diminuzione in termini assoluti della spesa di cui trattasi per gli anni 2012-2013-2014 anche il rispetto (in termini percentuali) dell’incidenza sul titolo I della spesa per lo stesso triennio chiarendo definitivamente tutte le componenti incluse/escluse dal calcolo con separata indicazione di quella sostenuta per il personale delle società partecipate.
  2. 6.    Copertura dei servizi a domanda individuale. Si prega di specificare per le annualità 2012 e 2013:
    1. a.     i servizi a domanda individuale;
    2. b.    la loro percentuale di copertura in termini di costi.

 

  1. 7.    Dettaglio dei vincoli sul risultato di amministrazione 2013.

 

Fonte: SIQUEL 2013

2010

2011

2012

2013

Risultato di amministrazione (+/-)

465.336,81

315.980,57

– 4.454.023,73

– 2.190.553,51

di cui:
a) Vincolato

2.884.120,48

b) Per spese in conto capitale
c) Per fondo ammortamento
d) Per fondo svalutazione Crediti

1.071.024,00

e) Non vincolato (+/-)*

465.336,81

315.980,57

– 4.454.023,73

-6.145.697,99

 

Come reso evidente dalla soprastante tabella, una parte importante del risultato di amministrazione e del passivo da ripianare  corrisponde ad un generico vincolo per € 2.884.120,48. Si prega di precisare e dettagliare le cause di tale vincolo.

 

II – MISURE DI RIQULIBRIO

 

  1. 8.    Mezzi di ripiano. Fornire i seguenti dati e informazioni:
    1. a.    confermare o meno l’affermazione dei Revisori, secondo cui le aliquote sono già  state portate al massimo con l’adozione del PRFP;
    2. b.    per quanto concerne il recupero dell’evasione fiscale, l’Ente ha affermato che intende recuperare i tributi evasi per le annualità 2007/2011 attraverso il servizio aggiudicato dal Concessionario della Riscossione “Area Riscossioni S.P.A.”. In proposito si chiede di chiarire:
      1. in che misura, staticamente, si prevede che l’evasione incida sul gettito “a regime”, assumendo come riferimento il gettito 2013;
      2.  in base a quali criteri è stata calcolata ed a quanto ammonta la stima della base imponibile non emersa e con quale cadenza l’Ente ha programmato il suo accertamento durante tutto il PRFP;
      3.  in che misura è stata accertato il gettito da evasione per le annualità 2013 e 2014.
      4. c.     Si prega di compilare la sottostante Tabella 1 e di inviare i relativi file nelle versioni word ed excel;

 

 

 

 

 

 

Tabella 1

OBIETTIVO DI RIEQULIBRIO

MISURE DI RIEQULIBRIO

ANNI

disavanzo originario (A)

dfb da riconoscere (B)

passività potenziali (C)

 ALIENAZIONI TOTALE BENI IMMOBILI

 MINORE SPESA

 MAGGIORI ENTRATE

ALTRE RISORSE (specificare)

Disavanzo a inizio anno

Disavanzo residuo

anno zero    

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

TOT

 

 

 

 

 

 

 

  1. indicare nella colonna B gli eventuali debiti fuori bilancio di cui vi era evidenza già al 31.12.2013 ma riconosciuti successivamente;
  2. compilata la tabella, si prega di relazionare, negli stessi termini di cui alla lettera c), sugli obiettivi raggiunti nel 2014. In tale ambito, In particolare, si prega di chiarire se sono state realizzate le vendite previste nel piano sia negli esercizi 2013-2014 che le eventuali vendite effettuate nel corso del 2015 così come previste con delibera n. 175 della Commissione Straordinaria del 21/11/2013 avente ad oggetto “Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibile di alienazione e valorizzazione. Piano 2013-2015 – Adozione” ed eventualmente di specificare il prezzo di realizzo nonché le eventuali plusvalenze riferendo dettagliatamente il criterio nel calcolo di queste ultime.
  3. d.    Compilare la Tabella 2. Si prega di inviare i relativi file nelle versioni word ed excel. Segnatamente, atteso che è di tutta evidenza che il margine realizzato, per competenza, in termini di differenza di parte corrente sul consuntivo 2014 e negli anni successivi a scopo di copertura di un eventuale ulteriore stralcio di residui inesigibili (in altri termini, l’economia recata dalla costituzione previsionale di un F.S.C.) non può validamente essere utilizzato per coprire il disavanzo di amministrazione attuale già emerso (si tratterebbe infatti di impiego di “economie” improprie per scopo diverso da quello per cui sono state realizzate, tra l’altro in presenza di obblighi di legge) si prega di fornire le informazioni e i dati che seguono:

 

Tabella 2

Differenza di parte corrente

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totale

Quota per formazione FSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota destinata ad ammortamento D.L. 35/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quota destinata a finanziamento PRFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.                                               i.     specificare, nella Tabella 1, la parte riveniente dal vincolo previsionale per FSC nel 2014 e negli anni successivi;
  2.                                              ii.     sempre nella Tabella 1, indicare l’ammontare di quanto destinato, rispettivamente, all’ammortamento delle rate dell’anticipazione di liquidità di cui al  D.L. n. 35/2013 e quanto al ripiano del disavanzo di cui al PRFP;
  3.                                            iii.     si prega di relazionare sugli obiettivi raggiunti nel 2014 in termini di differenza di parte corrente e sulla concreta destinazione pro quota parte del saldo realizzato, negli stessi termini di cui alla Tabella 2.

 

ORDINA

 

al Comune di Pagani di depositare in Segreteria, atti, documenti e memorie utili ad assumere le prefate informazioni, entro 30 giorni giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

 

DISPONE

 

Che copia della presente delibera sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco pro tempore e all’Organo di revisione

 

Il Magistrato Estensore                                                 Il Presidente

f.to dott. Francesco Sucameli                                            f.to   dott. Ciro Valentino

 

Depositata in Segreteria

il  23 settembre 2015

Il Direttore della Segreteria

f.to dott. Mauro Grimaldi

 

 

Ecco il documento per Nocera Inferiore

Campania  delibera n. 209/2015

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

CAMPANIA

 

 

composta dai Magistrati:

dott. Ciro Valentino                                  Presidente

dott. Silvano Di Salvo                       Consigliere

dott. Tommaso Viciglione                          Consigliere

dott.ssa Rossella Bocci                     Primo Referendario

dott.ssa Innocenza Zaffina                        Primo Referendario

dott. Francesco Sucameli                           Referendario (relatore)

dott.ssa Carla Serbassi                    Referendario

 

nella Camera di Consiglio del  23 settembre 2015

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO l’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) che prevede l’obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Nocera Inferiore (SA) n. 17 del 10 giugno 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, trasmessa con nota prot. n. 27716 del 13/06/2013 e acquisita al prot. n. 2934 del 19/06/2013 di questa Sezione, con la quale il Comune faceva ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Nocera Inferiore (SA) n. 24 del 9 agosto 2013 acquisita al protocollo della Sezione con n. 3372 del 27/08/2013, con la quale il Comune ha proceduto ad approvare il piano di riequilibrio finanziario (PRFP);

VISTA la richiesta istruttoria della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 3900 del 08/11/2013;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Nocera Inferiore (SA) con nota prot. n. 53756 del 07/12/2013, acquisita a protocollo al n. 4196 del 09/12/2013;

VISTA la richiesta pre-istruttoria prot. C.d.C. n. 904 del 4/02/2014;

VISTA la risposta del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 5178 del 10/02/2014 acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. 1016 del 10/02/2014;

VISTA la relazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 4122 del 03/09/2015;

VISTE le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2012, n. 1/SEZAUT/2013, n. 14/SEZAUT/2013 e n. 22/SEZAUT/2013;

VISTA la nota inviata via PEC del 7 settembre 2015 prot. n. 4152, questi Uffici hanno richiesto al Ministero l’integrazione del fascicolo istruttorio con la trasmissione completa di tutti gli allegati e del materiale non trasmesso, alla base delle risultanze di cui si è riferito con la ridetta relazione.

VISTA la nota di trasmissione della richiamata documentazione, pervenuta via P.E.C. il 10 settembre 2015, acquisita al protocollo con nn. 4175/2015 e 4178/2015.

VISTA l’ordinanza n. 65/2015 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato Relatore dott. Francesco Sucameli.

 

 

FATTO E DIRITTO

 

1. L’art. 243-quater, comma 3, TUEL stabilisce che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti deliberi  entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione della competente Commissione (nel caso di specie, la citata relazione è pervenuta il 3/09/2015, prot. n. 4122), “relazione sul Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Nocera Inferiore (SA)”.

L’approvazione del piano può avvenire, quindi, nel merito, solo se lo stesso risulti adeguato a consentire il riequilibrio finanziario dell’ente e proporzionato alle problematiche finanziarie esistenti. In sostanza, il piano sottoposto all’ approvazione della Sezione regionale della Corte dei conti deve risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al risanamento finanziario dell’ente. Non è sufficiente, per la relativa approvazione, la teorica ed aritmetica sufficienza delle maggiori entrate e delle minori spese previste per il ripiano delle situazioni di squilibrio (es. disavanzo di amministrazione, debiti fuori bilancio e debiti maturati e non pagati).

La legge attribuisce, in linea di massima, specie dopo l’art. 10-ter del D.L. 35/2013, i compiti istruttori alla Commissione ministeriale e i compiti decisori alla Sezione regionale di controllo.

La Sezione regionale di controllo, tuttavia, nella valutazione del piano, non incontra vincoli alla propria attività cognitiva, neppure in ragione delle valutazioni effettuate dalla Commissione ministeriale dalle quali può motivatamente discostarsi. In concreto, la Sezione regionale di controllo, se dovesse ravvisare «la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri» (deliberazione n. 22/SEZAUT/2013). La Sezione regionale di controllo, quindi, ha il diritto-dovere di esaminare e valutare non solo quanto indicato dall’ente interessato e dalla Commissione ministeriale ma anche, dopo la relativa acquisizione, ogni altro elemento ritenuto utile per un’adeguata e fondata valutazione del piano.

Come già indicato, l’art. 243-quater, comma 3, TUEL  prevede, per la decisione della Sezione regionale sull’adeguatezza del piano ai fini del riequilibrio, un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relazione della competente Commissione, che deve, ovviamente, essere completa di tutti gli allegati istruttori.

Tale termine è evidentemente ordinatorio. È noto, infatti, che un termine è ordinatorio quando la relativa inosservanza non produce alcun tipo di decadenza ed è consentita la proroga dello stesso da parte del giudice. L’art. 152 del Codice di procedura civile, infatti, esprimendo un principio di carattere generale, stabilisce che «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».

Il procedimento di controllo previsto dalla norma in esame, per quanto concerne il termine per la decisione della Sezione, non contempla una “scadenza” oltre la quale il potere di accertamento viene meno; contrariamente a quanto previsto per il termine  afferente alla deliberazione consiliare di approvazione del piano di riequilibrio (art. 243-bis, comma 5, TUEL), il termine in esame, come si è detto, non è qualificato dal legislatore come “perentorio”.

In secondo luogo, nessuna conseguenza il Legislatore ha previsto nella ipotesi di mancato rispetto del termine indicato, come invece per altri termini della procedura in esame (art. 243-quater, comma 7, TUEL).

In presenza di esigenze istruttorie, quindi, la competente Sezione regionale di controllo, prima della scadenza ordinatoria prevista, in base ad una congrua motivazione – nel rispetto del principio del giusto processo, che impone contingenza dei tempi e trasparenza del processo decisionale (art. 111, commi 1 e 2, Cost.) – può prevedere supplementi di istruttoria con conseguente prolungamento del tempo di decisione, anche oltre il trentesimo giorno dalla ricezione della relazione.

Tale conclusione risulta implicitamente confermata dal riconoscimento (deliberazione n. 22/SEZAUT/2013, punto 7, parte finale) alle Sezioni regionali di controllo, nell’esame dei piani di riequilibrio finanziario, di poteri cognitivi e istruttori propri che potrebbero essere pienamente esercitati solo laddove sia anche consentito, se necessario, di deliberare definitivamente oltre il termine indicato.

2. L’Organo di revisione del Comune di Nocera Inferiore ha trasmesso le relazioni/questionario ai rendiconti 2012-2013 acquisite al protocollo di questa Sezione rispettivamente con n. 2897 del 3/05/2014 e con n. 6336 del 27/11/2014.

I dati trasmessi sono stati confrontati con quelli disponibili in altri sistemi informativi, quali i Certificati al Conto inviati dall’Ente al Ministero dell’Interno – Sezione Finanza Locale ed il SIOPE con particolare riferimento ai dati di cassa trasmessi dal Tesoriere per conto del Comune alla Banca d’Italia.

Preliminarmente, si osserva che le informazioni disponibili, rese strumentalmente agli ordinari poteri di controllo attributi dall’ordinamento a questa Magistratura (in particolare i dati contenuti nelle relazioni/questionario afferenti ai Rendiconti 2012 e 2013) risultano parziali e non sufficientemente attendibili, oltre  che incoerenti con quelli che emergono dal piano di riequilibrio finanziario e dai dati ufficiali concernenti i relativi conti consuntivi.

Poiché ciò determina un grave pregiudizio all’attività di verifica degli equilibri di bilancio e della regolarità/legittimità della gestione, si invita il Collegio dei Revisori a provvedere alla sistematica verifica e ricompilazione dei dati contenuti nelle tabelle dei richiamati questionari, che verranno comunque di seguito evocati in relazione alle richieste istruttorie di questa Sezione.

2.1. In ordine all’approvato piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), la Commissione ministeriale ha avviato un’indagine istruttoria con richiesta di elementi chiarificatori ed integrativi, trasmessa per conoscenza a questa Sezione via P.E.C. (acquisita al protocollo C.d.C.  con n. 3900 del 08/11/2013), cui il Comune ha dato riscontro con nota prot. n. 53756 del 07/12/2013 (acquisita a protocollo C.d.C. con n. 4196 del 09/12/2013).

La richiesta istruttoria verteva, in sintesi, sui punti che di seguito si riportano sinteticamente:

  1. massa passiva, con particolare riferimento al disavanzo d’amministrazione esplicitato dall’Ente nell’esercizio 2012 pari ad € – 10.987.050,09, debiti fuori bilancio per € 233.422,00, passività potenziali quantificate in € 2.604.866,74 e decreti ingiuntivi per € 8.613.381,47;
  2. anticipazione di liquidità ex art. 1, comma 13, D.L. n. 35/2013 per € 35.528.055,82;
  3. revisione straordinaria dei residui e fondo svalutazione crediti;
    1. servizi conto terzi;
    2. spese per il personale;
    3. beni del patrimonio disponibile dell’Ente e piano di alienazioni;
    4. società partecipate.

 

Il Comune di Nocera Inferiore ha fornito risposta con nota prot. n. 53756 del 7 dicembre 2013, inviata per conoscenza a questa Sezione (ed acquisita al prot. n. 4196 del 09/12/2013).

Inoltre, in data 10 febbraio 2014, una delegazione in rappresentanza del Comune ha incontrato il Magistrato incaricato per fornire alcuni chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente civico, sulla base di una scaletta di argomenti previamente individuati a seguito di una richiesta pre-istruttoria inviata con nota n. 904 del 4/02/2014, fornendo chiarimenti ed esibendo ulteriore documentazione, atteso che le evidenze contabili prodotte alla commissione interministeriale erano state ritenute incomplete e non conformi alle indicazioni della Sezione delle Autonomie di questa Corte. L’Ente ha fornito memorie scritte e relativi allegati, acquisite agli atti di questa Sezione con prot. n. 1016 del 10/02/2014 ed ha evidenziato una serie di informazioni aggiuntive relative allo stato economico-finanziario del Comune ed alle misure di riequilibrio previste.

3. La relazione istruttoria, contenente la documentazione di riferimento, è pervenuta inizialmente priva dei necessari allegati. Con nota inviata via P.E.C. del 7/09/2015 prot. n. 4152, questi Uffici hanno richiesto al Ministero l’integrazione del fascicolo istruttorio con la trasmissione completa di tutto il materiale non fornito, alla base delle risultanze di cui si è riferito con la ridetta relazione.

I documenti richiesti sono pervenuti via P.E.C. il 10 settembre 2015, acquisiti al protocolli con n. 4175/2015 e 4178/2015.

Ad ogni buon conto, l’esame della documentazione disponibile ha evidenziato la necessità di assumere maggiore contezza di alcuni elementi di fatto, non adeguatamente desumibili dagli elementi allo stato disponibili alla Sezione.

 

I – OBIETTIVO DI RIEQULIBRIO

 

La massa debitoria complessiva dell’Ente oggetto del Piano di Risanamento Finanziario Pluriennale, è stata evidenziata con riguardo all’esercizio finanziario 2012. Per cui il Piano, decennale, copre un periodo che si articola dal 2013 al 2022. Secondo quanto riferito dai Revisori nel loro parere sul PRFP, richiesto ex lege , il disavanzo e obiettivo di riequilibrio sarebbe pari a complessivi € 18.063.345,94, di cui:

–       € 10.987.050,09 in termini di disavanzo formale, evidenziatosi nel rendiconto 2012 per effetto di un rilevante riaccertamento di residui. Tale riaccertamento ha prodotto un risultato della relativa gestione fortemente negativo, a causa del cospicuo stralcio di residui attivi dei Titoli I e III che, pur nella costante validità del titolo sottostante, sono di fatto risultati inesigibili o comunque inidonei a dare copertura alla spesa. Tali residui «[…] sono stati stralciati dal conto del bilancio 2012 e trasferiti al conto del patrimonio 2012 tra le “Immobilizzazioni Finanziarie” alla voce “Crediti di dubbia esigibilità […]» (cfr. pag. 13 – punto 5.3 allegato delibera di C.C. n. 24 del 9/08/2013 prot. n. 36393/2013). Il disavanzo così determinato è stato fatto oggetto del PRFP;

–       la parte rimantenente è impropriamente costituita da

  • 233.422,00 per debiti fuori bilancio. L’Ente ha riconosciuto, nel 2013, debiti ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettere a), d) ed e) TUEL. Per tali spese, tuttavia, parrebbe che i mezzi di copertura siano stati individuati nelle risorse ordinarie del 2013, con una capiente gestione corrente, e che di conseguenza  le stesse non avrebbero influenza sul PRFP;
  • 6.852.853,85 per rimborso quota parte dell’anticipazione ex D.L. n. 35/2013 che graverà sul piano (anticipazione ottenuta ed erogata) per  € 35.528.055,82. Invero, tali anticipazioni trovano per definizione legislativa e costituzionale (cfr. da ultimo sent. C. cost. n. 181/2015) “copertura” nei residui attivi anticipati. Atteso che l’ammortamento dell’anticipazione è trentennale ed il PRFP ha durata decennale, la quota parte da coprire, contrariamente a quanto affermato dai Revisori, dovrebbe essere pari esattamente al doppio. Tuttavia, ciò che appare rilevante è che il Collegio dei Revisori e il Comune nel PRFP  individuano, per la copertura della massa debitoria ed il risanamento degli equilibri di gestione, oltre ai risparmi sulla gestione ordinaria, delle entrate straordinarie non computate a copertura del sopra richiamato disavanzo formale oggetto del PRFP: segnatamente, secondo quanto riferito, per l’ammortamento verrebbero in rilievo alienazioni patrimoniali ipotizzate per € 1.900.800,00. L’ammontare dell’entrata straordinaria di cui trattasi proveniente da alienazioni, indicato nello stesso PRFP, risulterebbe pari a:
    • € 531.900,00 per il 2014 ,
    • € 873.900,00 per il 2015
    • € 495.000,00per il 2016

Invero i Revisori, nel loro parere, stimano tale entrata in € 2.125.800,00 (cfr. pag. 10 del parere dell’Organo di Revisione alla delibera di C.C. n. 24 del 9/08/2013 prot. n. 36393/2013). Sul punto l’Ente, confermando, in istruttoria, che le richiamate somme non sono essenziali al ripiano del disavanzo, spiega che la differenza tra i due documenti in termini di presunto valore di realizzo è da attribuire alla precipua volontà di tenere, in un’ottica prospettica del PRFP, un atteggiamento di maggiore prudenza nelle previsioni.

Tanto premesso, sulla base delle evidenze contabili appena richiamate, appare necessario assumere ulteriori informazioni in ordine ai seguenti profili:

 

  1. 1.  residui attivi. Si rammenta, preliminarmente, che oggetto del piano riequilibrio è un disavanzo sostanzialmente determinato e previamente formalizzato, tramite una sistematica attività di ricognizione di debiti fuori bilancio da riconoscere ed il riaccertamento straordinario che, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8 lett. e), impone lo stralcio non solo dei residui inesigibili, ma anche di quelli di dubbia esigibilità. Tale riaccertamento, quindi, è straordinario non solo perché interviene al di fuori del normale ciclo di bilancio, ma anche per la tipologia di crediti per i quali è imposto lo stralcio (obbligatorio anche per i crediti di dubbia esigibilità). In proposito si osserva quanto segue. Nel PRFP, post-riaccertamento straordinario, è stata indicato uno stock ancora cospicuo di  residui attivi correnti di finanza propria (Titolo I e III ante 2007) di anzianità superiore a 5 anni, segnatamente per un importo  totale di  € 6.506.886,12 (€ 3.801.441,74 afferenti al Titolo I ed € 2.705.444,38  afferenti al Titolo III). Sul punto, preliminarmente, non si può non evidenziare l’estrema confusione segnaletica. Infatti, i Revisori, nei questionari SIQUEL 2012 e 2013 da loro trasmessi ( acquisiti rispettivamente con prot. n. 2897 del 3/05/2014 e con n. 6336 del 27/11/2014) evidenziano che gli stessi residui sarebbero pari a € 22.404.201,60. Su tale discrasia il Comune ha fornito ragguagli successivamente, in sede istruttoria (nota n. 5178 del 10/02/2014, acquisita agli atti di questa Sezione con n. 1016 del 10/02/2014), precisando che tale divergenza segnaletica sarebbe, invero, frutto di un errore materiale nella compilazione del PRFP: infatti, la  consistenza effettiva dei prefati residui, a valle del riaccertamento straordinario, sarebbe stata, come nel conto del bilancio 2012, pari solo ad € 525.470,08 (mentre la parte residua sarebbe costituita da residui concernenti l’annualità 2007).

Cionondimeno, nel prendere atto di quanto comunicato dal Comune, si deve evidenziare che nel PRFP continua a non essere chiaro l’effettivo ammontare dei residui di Titolo I e III nelle annualità 2008, 2007, nonché 2006 ed esercizi precedenti. Infatti, se da un lato il Comune ha specificato l’ammontare dei residui antecedenti il 2007, non è ancora chiaro quale sia per l’effetto l’ammontare dei residui dell’annualità 2007 (anziché € 6.137.862,85, € 5.981.416,04,  ovvero, € 12.121.285,89).

Tanto premesso in punto di opacità dei dati rassegnati, si osserva quanto segue: se da un lato il Comune comunicava che, alla data del 10 febbraio 2014, gli stessi residui ante 2007 si sarebbero ridotti a € 350.860,56, per altro,  ponendo attenzione ai dati emergenti dal rendiconto 2013 (approvato con deliberazione di poco successiva, segnatamente del. C.C. n. 10 del 20/05/2014), i residui correnti di finanza propria si denoterebbero ancora per un’altra concentrazione di poste anziane: i residui per le annualità antecedenti al 2009, infatti, ammonterebbero ad € 9.215.018,23 (in pratica, i residui delle annualità 2007 e 2008, da soli, per differenza rispetto al segnalato importo dei residui ante 2007, sarebbero pari a circa € 8,8 milioni).

Tale componente, evidentemente già presente nel risultato di amministrazione 2012, evidenzierebbe una probabile quota latente di residui di dubbia esigibilità, al pari di quelli già stralciati col rendiconto 2012 (cfr. infra dati sulla capacità di riscossione in conto residui).

Infatti, nella nota del 7/12/2013 prot. n. 53756 inviata dal Comune di Nocera Inferiore al Ministero dell’interno, a pag. 3 di tali chiarimenti, l’Ente rileva che: «[…] nel Bilancio di Previsione 2013, l’Ente ha previsto un accantonamento, a titolo di fondo svalutazione crediti, per € 2.000.000,00 pari al 31,83% di 6.281.577,74, quali residui attivi di cui al titolo I e III ante 2008 […]». Viene dunque in rilievo, già al 31.12.2012, la probabile sussistenza di una quota di residui di dubbia esigibilità che, invece di essere stati stralciati, sono stati mantenuti nel conto del bilancio. Peraltro se tale importo fosse stato correttamente stralciato ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. e) TUEL già nel 2012 ovvero vincolato sul risultato di amministrazione 2013, il disavanzo sostanziale sarebbe stato superiore a quello rendicontato (si rammenta, nel 2013, di € – 8.493.271,07), con un’ulteriore deficit di € 2.000.000,00. Ove la ricostruzione che precede fosse confermata dal Comune, si tratterebbe di un’incapienza latente, già presente nel disavanzo accertato nel 2012 e che pertanto avrebbe dovuto costituire obiettivo e oggetto del piano di riequilibrio. Peraltro, anche se il PRFP non pare tenerne formalmente conto nella prima parte, il Comune sembra averne tenuto conto nella seconda, prevedendo – per l’importo evidenziato – delle misure “in eccesso” rispetto all’obiettivo di riequilibrio formalmente determinato, vale a dire le già richiamate alienazioni immobiliari (su cui si è già rilevata la discrepanza nella indicazione del presunto valore di realizzo).

A conferma di tale ricostruzione, sembrano deporre anche i dati emergenti dal rendiconto 2013, da cui risulterebbe una sottostante, non evidenziata, ulteriore posta negativa della gestione residui: infatti, tenendo conto che il totale dei residui attivi correnti (Tit. I-II-III) superiori a 5 anni (antecedenti il 2009), al 31.12.2013, ammontava ad € 10.745.970,91, sottraendo da detto importo (garantisticamente e dando per effettivamente esigibile la quota corrispondente) l’ammontare dei residui attivi di cui al Titolo II (€ 1.530.952,68) e quella a copertura dei residui passivi correnti (Tit. I) di pari anzianità (pari ad € 3.674.257,55), vi sarebbero ulteriori residui di fatto inesigibili per € 5.540.760,68; peraltro tali poste sarebbero parzialmente compensate per effetto del risultato di gestione particolarmente positivo nel 2013 (€ 3.144.530,95), per cui, in definitiva, l’Ente, nel 2013, presenterebbe un’ulteriore quota di disavanzo sostanziale latente per € 2.396.229,73.

Alla luce di tale ragionamento appare urgente assumere chiarimenti in ordine a:

a)     quanto ammontavano esattamente residui ante 2007, 2007 e 2008  nel rendiconto 2012, a valle del riaccertamento ordinario, trasmettendo la relativa determina di riaccertamento ex art. 228 TUEL;

b)     quanto ammontavano tali residui a valle del riaccertamento straordinario per il PRFP ai sensi dell’art. 243-bis comma 8, lett. e,  TUEL;

c)      quanto ammontavano, nel dettaglio, i residui di Titolo I e III al 31.12.2013, per le annualità 2006 ed esercizi precedenti, 2007 e 2008, specificando i resti ancora ad incasso alla data odierna (si prega di evidenziare quanta parte dell’importo originario è stato stralciato e quanto effettivamente incassato). In particolare chiarire la ragione di una così alta concentrazione di residui sul 2007-2008.

d)      quanto ammonta, se vi è stato, l’accantonamento per F.S.C. sul risultato di amministrazione 2013. Nel questionario SIQUEL si afferma che vi è stato un accantonamento per l’intero importo previsto dall’art. 6 comma 17, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012, nonché art. 1 comma 17 del d.l. n. 35/2013. Peraltro sulla tabella del risultato di amministrazione non ve ne è traccia. In ogni caso, occorre dimostrare l’adeguatezza dell’accontamento effettuato sulla base della normativa vigente pro tempore, indicando i residui il cui stralcio è stato eventualmente finanziato con le economie sul F.S.C..

 

  1. 2.  Capacità di riscossione. Dalla tabella depositata in allegato alla nota prot. n. 5178 del 10/02/2014 (prot. C.d.C. n. 1016 del 10/02/2014) di seguito riportata, si evince una capacità di riscossione in conto residui particolarmente debole testimoniata dalle forti difficoltà patite nel mantenimento degli equilibri di cassa (cfr. infra):

 

Tabella “capacità di riscossione” fornita dal Comune

% RISCOSSO/ACCERTATO

2010-2013

2013

2012

2011

2010

Titolo I

Residui

14,29

13,88

21,1

10,67

11,5

Competenza

64,35

68,48

66,91

54,51

67,5

Totale

78,63

82,36

88,01

65,18

79

Titolo lII

Residui

11,25

16,52

12,54

6,19

9,78

Competenza

35,61

42,91

27,65

45,52

26,37

Totale

46,87

59,43

40,19

51,71

36,15

 

I dati riportati, peraltro, sembrerebbero incongruenti ed inesatti. Infatti, il totale è costituito dall’aritmetica sommatoria di percentuali su interi non paragonabili.

Le evidenze contabili elaborate sulla base dei dati trasmessi dal Comune di Nocera Inferiore al Ministero dell’Interno – Sezione Finanza Locale per le annualità 2009-2013 evidenziano una capacità d’incasso “storica” che si attesta in media intorno al 60% in conto competenza ed al 13% in conto residui (anche sul 2013, malgrado l’Ente abbia operato un “riaccertamento straordinario” nel corso dell’esercizio 2012 che ha determinato il disavanzo formale pari ad € – 10.987.050,09):

 

Tabella “capacità di riscossione” sulla base dei dati pubblici

 

 

 

 

 

 

Analogamente, per quel che concerne i residui attivi del titolo IV e V delle entrate, si rilevano, i seguenti dati di riscossione:

  • “alienazioni e trasferimenti di capitale” —›21,36% esercizio 2010, 4,91% esercizio 2011, 1,56% esercizio 2012;
  •  “mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie”, —›24,79% esercizio 2010, 20% esercizio 2011, 8,49% esercizio 2012.

 Attesa la forte confusione ed inattendibilità dei dati comunicati via SIQUEL e SIRTEL (vedi vicenda dell’errore di iscrizione dei residui anziani nel rendiconto 2012, cfr. supra) e considerato che il Comune ha riferito di avere adottato una serie di misure organizzative in grado di migliorare la capacità di riscossione (riscossione diretta delle entrate proprie; riscossione in proprio del coattivo mediante le ingiunzioni di pagamento; sollecitato e diffidato Equitalia S.p.A. ad azionare tutte le attività di competenza per la riscossione dei ruoli dell’Ente, ordinari e coattivi, affidati alla stessa per riscossione relativa alle annualità precedenti), si chiede:

a)   in riscontro, di produrre la stessa tabella di cui sopra, fornendo non solo la percentuale, ma, altresì, i dati assoluti di accertamenti e residui al 1° gennaio nonché delle riscossioni. Tali dati vanno quindi forniti e aggiornati per le annualità 2010-2014 (con il calcolo, ovviamente, della media di riscossione, sul 2010-2014).

 

Capacità riscossione in conto competenza

Annualità

  Accertamenti Riscossioni Percentuale
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Tot. Entrate Correnti
Titolo IV
Titolo IV
Tot. Entrate c/cap

 

Capacità riscossione in conto Residui

Annualità

  Residui al 1° gennaio Riscossioni Percentuale
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Tot. Entrate Correnti
Titolo IV
Titolo IV
Tot. Entrate c/cap

 

b)   Fornire altresì spiegazioni sulla scarsità della riscossione delle entrate dei Titolo IV e IV e sulle misure attuate (e sui risultati realizzati) per il suo miglioramento.

  1. 3.  Vincoli sui risultati di amministrazione 2009-2010-2011. Si prega di precisare la refluenza dei predetti vincoli sul disavanzo 2012,  atteso che, al quadro n. 9-bis dei Certificati al Conto 2011 inviati dall’Ente al Ministero dell’Interno – Servizio finanza locale, i risultati di amministrazione relativi alle annualità 2009-2010-2011 sono stati interamente vincolati e rispettivamente pari ad € 2.821.841,00, € 2.765.942,00, € 1.633.298,00. Si prega, quindi, di motivare dettagliatamente le cause dei vincoli apposti sui risultati de quibus ed in più di specificare se ed in che termini il richiamato vincolo 2011 è scomparso o è stato assorbito nel risultato di amministrazione 2012, pari ad € – 10.987.050,09. In caso contrario, si prega di apportare le dovute correzioni facendo emergere il maggiore disavanzo.
  2. 4.  Flussi di cassa. L’analisi storica dei dati evidenzia il continuo e costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l’utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione e da ultimo il ricorso all’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013. Nel dettaglio le anticipazioni di tesoreria sono state attivate dall’Ente costantemente ed hanno costituito per lo stesso Comune una fonte di finanziamento di media durata, dato il trend costante nel quadriennio 2010-2013. Sul punto si evidenzia, inoltre, che le anticipazioni di tesoreria totali concesse all’Ente dal Tesoriere e da Equitalia sud S.p.A. hanno registrato un importo totale pari ad € 10.987.753,81 alla data del 30/08/2012 (cfr. pag. 7 dell’allegato n. 12 alla Delibera di C.C. n. 17/2013 prot. n. 27716 del n.13/06/2013). Tale dato evidenzia l’implicita ammissione che, nel 2012, l’Ente ha sforato il limite dei 3/12 previsti dall’art. 222 TUEL (atteso che il totale degli accertamenti per l’esercizio 2010 relativo alle entrate afferenti ai primi tre titoli è risultato pari ad € 42.111.588,00; cfr. quadro n. 2 Certificati al conto – Ministero dell’Interno/Sezione finanza locale). Del resto, ciò ha determinato che: «[…] sulle anticipazioni e sui mutui l’Ente sopporta un rilevante esborso per oneri finanziari …], mediamente, nel periodo che va dal 2008 al 2011, è stato di € 3.751.795,89 […]» (cfr. pag. 7 dell’allegato n. 12 alla Delibera di C.C. n. 17/2013 prot. n. 27716 del n13/06/2013).

L’Ente, inoltre, ha ottenuto nel 2012 un’anticipazione dal concessionario per la riscossione, Equitalia Sud S.p.A. per € 1.500.000,00, sulla base dell’art. 7 della Convenzione (cfr. delibera Consiglio comunale n. 16/2013, nonché nota prot. n. 50513 del 14 novembre 2013, prot. C.C. n. 4896 del 26 novembre 2013); l’anticipazione è stata concessa a decorrere dal 27/04/2012. Il suddetto importo è stato accertato ed incassato in conto terzi, segnatamente, al tit. VI delle entrate (conto terzi) e impegnato al titolo IV (conto terzi) della spesa «[…] in attesa che Equitalia a seguito di riscossioni a restituzioni della suddetta anticipazione desse specifiche indicazioni dei ruoli ed annualità di riscossioni per poter regolarizzare esattamente gli importi incassati[…]». L’Ente ha altresì allegato la nota di Equitalia del 26/04/2012 prot. 0263151 con cui il concessionario per la riscossione precisa che l’importo dell’anticipazione pari a € 1.500.000,00 sarà recuperato «[…] a partire dai primi versamenti utili successivi all’erogazione sul ruolo TARSU 2012 e su tutti i ruoli posti in riscossione tranne quelli interessati dalla delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 14/02/2012 che ha destinato gli incassi dei ruoli TARSU 2000/2011 alla Seta S.r.l.. Gli oneri finanziari a vostro carico saranno determinati alla fine del recupero dell’anticipazione e trattenuti dagli incassi dei ruoli sopra menzionati […]».

Per quanto concerne le entrate a specifica destinazione, si rammenta che le stesse, al 30/08/2012, evidenziavano un saldo negativo pari ad € 1.877.301,58 (cfr. pag. 7 dell’allegato n. 12 alla Delibera di C.C. n. 17/2013 prot. n. 27716 del n. 13/06/2013). Peraltro, nel PRFP si specifica che «[…] L’Ente ha utilizzato entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 del TUEL, vincolando la corrispondente quota dell’anticipazione di cassa. Al 31/12/2012 è  stata  assicurata e ricostituita la consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese correnti. Non risultano criticità o anomalie in relazione ai vincoli di cassa […]

Allo stato sembrerebbe che l’unico strumento fin qui previsto ed azionato, con il quale il Comune di Nocera è riuscito ad onorare gli impegni pregressi, sia stato rappresentato dall’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; sul punto si prega:

a)          di specificare l’ammontare complessivo della ulteriore liquidità ottenuta dalla CC.DD.PP ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 102/2013 e dell’art. 21 del D.L. n. 66/2014, compilando la sottostante tabella, atteso che dalla relazione della Commissione interministeriale, non si evince con chiarezza a quanto ammonti il totale ed il dettaglio delle singole concessioni ottenute. Inoltre sebbene nella relazione acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 4122 del 3/09/2015, si legga “[…] anticipazioni di liquidità di cui all’art. 31 (contratto perfezionato in data 30 settembre 2014) e all’art. 32 del D.L. 66/2014 (contratto perfezionato in data 27 ottobre 2014), da ultimo ai sensi dell’art. 13 c. 8 e 9 del D.L. n. 102/2013, in data 30/06/2014, per l’importo di € 21.316.000 […]”, si riscontra una discordanza con le risultanze SIOPE 2014; in particolare gli incassi del TIT. V relativi a “mutui con CC.DD.PP”. sono pari ad € 30.856.755,57. Si prega pertanto di compilare la sottostante Tabella, dando conto di quanto sopra precisato;

 

Accertato e Incassato Pagato* differenza
D.L. n. 35/2013
       I tranche I fin
       II tranche I fin
D.L. n. 102/2013
D.L. n. 66/2014
TOTALE

a.i.         *L’ente fornisca gli elenchi dei creditori pagati e l’attestazione di pubblicazione degli stessi sul proprio sito web.

 

b)          di chiarire cosa intende l’Ente quando afferma che, nel 2012, sono state ricostituite le somme ex art. 195 TUEL utilizzando le anticipazioni, atteso che le anticipazioni non possono da sé reintegrare le richiamate somme a specifica destinazione se prima non è stata effettuata la totale restituzione di quanto anticipato;

c)           di chiarire se l’Ente è rientrato dall’anticipazione atipica concessa da Equitalia Sud S.p.A. per 1,5 milioni; di indicare, inoltre, a quanto ammontava l’“anticipazione” non restituita al 31 dicembre per gli esercizi 2012-2013-2014, nonché eventualmente a quanto ammonti ad oggi il residuo da restituire. Indicare il correlativo ammontare di interessi passivi per le annualità 2012, 2013, 2014;

d)          di ricompilare, con dati aggiornati al 2014, la seguente tabella SIQUEL 1.6.2, evidenziando se nel 2015 si è fatto ricorso ad anticipazioni ordinarie di liquidità, indicando giorni, anticipazione media, massima ed interessi pagati

2011

2012

2013

2014

Importo dell’anticipazione concedibile ai sensi dell’art. 222 del TUEL

Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL

Entità dell’anticipazione 2013 richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12

Entità dell’anticipazione richiesta ai fini IMU ai sensi dell’art. 1 co. 2 del d.l. n. 54/2013

Giorni di utilizzo dell’anticipazione

Importo massimo dell’anticipazione giornaliera utilizzata

Importo anticipazione non restituita al 31/12

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12

Consistenza delle entrate a specifica destinazione non refluite in cassa vincolata all’1/01/2013 (A)

Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata all’1/01/2013 (B)

Importo delle entrate a specifica destinazione riscosse nell’esercizio (C)

Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell’esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate (D)

Consistenza delle entrate vincolate al 31/12/2013 (E=A+B+C-D)

Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell’esercizio per i pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio (F)

Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 31/12/2013 (G=E-F)

 

  1. 5.  Ulteriori passività latenti o potenziali. L’Ente, nel PRFP, ha comunicato di avere un elevato contenzioso per € 10.805.381,47.  Peraltro, non è stato chiarito quanta parte sia eventualmente ascrivibile a passività già in bilancio e quanta a debiti fuori bilancio di cui sussistevano i presupposti per il riconoscimento al 31.12.2012 o comunque alla data di approvazione del PRFP.

Il Comune riferiva altresì di “passività potenziali” per pretese di probabile futuro realizzo, ma per cui non sussistevano i presupposti per una procedura ex art. 194 TUEL, per importo pari a  € 2.604.866,74 (non erano calcolate le spese per contenziosi giudiziari, quali interessi e spese di giustizia ed il potenziale ammontare dovuto per cause di responsabilità civile, in relazione alla quale l’Ente riferisce di non avere copertura assicurativa).

In particolare, alla pag. 10 dell’allegato n. 12 alla Delibera di C.C. n. 17/2013 di adesione al PRFP (prot. n. 27716 del 13/06/2013) veniva rilevato che «[…] la nota prot. n. 27815 del 7/09/2012 del Segretario Generale evidenziava che, al 30/06/2012, il totale ammontare del contenzioso era pari ad € 10.805.747,97 e che, nello specifico, tale ammontare si era progressivamente formato a partire dal 2010 (per € 196.009,94), 2011 (per € 1.996.356,38) e 2012, al 30/06/2012, (per € 8.613.381,47). A tali importi, regolarmente impegnati, vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese legali […]».

Pertanto, l’Ente, nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (adottato con del. C.C. n. 24 del 9/08/2013 prot. C.d.C. n. 3372 del 27/08/2013) quantificava in € 10.805.381,47 (pag. 19 della deliberazione n. 24 del 9/08/2013) le spese per “sorta capitale” dei decreti ingiuntivi (quindi al netto delle debenze per interessi e spese di giustizia) così suddivise:

  • € 196.000,00 anno 2010
  • € 1.996.000,00 anno 2011
  • € 8.613.381,47 primo semestre 2012.

 

Successivamente, in fase di chiarimenti richiesti dalla Commissione Ministeriale (acquisiti al protocollo C.d.C. con n. 3900 del 08/11/2013) l’Ente rappresentava, con nota di risposta acquisita al prot. C.d.C. con n. 4196 del 09/12/2013, che il predetto importo era stato ridotto parzialmente, nel corso del 2013, a seguito di pagamenti e/o accordi transattivi, con conseguenti cessazioni della causa del contendere. Vi sarebbe stata, infatti, una riduzione del contenzioso ad € 1.241.806,16, salve ulteriori riduzioni attese da transazioni in corso tramite cui ottenere l’eliminazione degli interessi e delle  spese di giustizia. La richiamata deflazione sarebbe dovuta, in particolare, a due eventi i: 1) l’estinzione delle azioni esecutive a seguito di pagamento per € 800.134,31; 2) la transazione con Se.T.A. S.p.A. in liquidazione, in relazione alla quale il D.I. pendente per l’importo di € 6.571.441,00 sarebbe stato oggetto di transazione e ridotto a € 4.858.613,05, a risoluzione di ogni lite pendente ed ogni rapporto debitorio/creditorio tra le parti. Di tal guisa, atteso che la società risulta fallita dopo la revoca della procedura di concordato preventivo, in relazione ai rischi di revocatoria fallimentare, appare essenziale, in questa fase istruttoria, approfondire la vicenda  dell’intervenuta riduzione del debito con con Se.T.A. S.p.A., per l’importo di € 1.712.827,95,.

Infatti, detta società di servizi, sulla base delle informazioni presenti in atti, è una società originariamente mista, divenuta a capitale interamente pubblico dal maggio 2011, mediante l’acquisto del 49% delle quote detenute dal socio privato Ge.Se.N.U. S.p.A. (il Comune di Cava de’ Tirreni ha acquistato il 6,75% del pacchetto azionario privato, al costo di € 61.992,00, il Comune di Nocera Inferiore, invece, ha acquistato il 42,25% con un esborso da parte dell’Ente pari a € 388.024,00 a fronte di un valore delle quote sottoscritte pari ad € 46.540,00 così come si evince dalla visura storica camerale). Ciascuno dei due comuni capofila possiede il 44,75%. Le rimanenti quote sono possedute dagli altri soci pubblici ossia dal Comune di Eboli, dal Comune di Pagani e dal Comune di Scafati con il 2,5% e Comune di san Valentino Torio e Vietri sul Mare con l’1,5%.  La società si occupava del servizio gestione rifiuti, originariamente per il Comune di Cava de’ Tirreni, successivamente, in concessione, per il Comune di Nocera.

La società è stata sciolta e messa in liquidazione con deliberazione del 06/09/2012; conseguentemente, dal 1/02/2013 il servizio è stato affidato alla società Nocera Multiservizi, che ha assorbito tutto il personale (circa 83 lavoratori).  Tuttavia la società, a causa dello stato di insolvenza,  dopo essere stata ammessa al concordato preventivo con decreto del tribunale del 13 marzo 2014 (domanda di ammissione del 26 febbraio 2014) è stata dichiarata fallita con sentenza del 03/09/2014.

Si rammenta, come riferito dall’Ente, che al 31/12/2012, come da prospetto di circolarizzazione allegato al rendiconto della gestione 2012 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, risultava una debitoria nei confronti della predetta società di € 14.365.021,39, poi di € 14.284.864,51 al 16/04/2013. Per contro, la società affermava di essere creditrice nei confronti del Comune per € 17.009.398,62, con una differenza di € 2.644.377,23. Non risulterebbe, nelle dichiarazioni, nessun debito a carico della società, salvo che potenziali penali e risarcimenti da quantificare in favore del comune per pretesi inadempimenti contrattuali. Il  Comune  ha affermato di essersi attivato senza indugio (per legge non oltre  il  termine dell’esercizio finanziario in corso al rilevamento della differenza), per adottare i  provvedimenti  necessari  ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Nella specie la differenza sarebbe ascrivibile: per € 1.296.156,44 a fatture già pagate nel 2012; per € 1.335.219,07 alla differenza tra canone fatturato e canone liquidato a seguito del nuovo piano industriale del servizio approvato per l’annualità 2012 dall’Assemblea dei soci, su cui verteva contenzioso.

In definitiva, tale differenza, dunque, costituirebbe una passività potenziale ulteriore, su cui il Comune sarebbe intervenuto con transazioni in astratto conflitto d’interessi con potenziale effetto pregiudizievole per la par condicio creditorum, transazione che si inserisce in procedure di liquidazione, poi di concordato preventivo ed infine di fallimento.

Tanto premesso e considerato che per quanto concerne le altre passività potenziali dichiarate nel PRFP, il Comune di Nocera Inferiore con nota n. 5178 del 10/02/2014 (pag. 10, punto n. 2 passività potenziali) si è limitato a confermare quanto già manifestato con detto piano (sul punto si evidenzia quanto affermato a pag. 20, protocollo di questa Sezione con n. 3372 del 27/08/2013, secondo cui, con riferimento al contenzioso per responsabilità civile (n. 131 sinistri denunciati nell’anno 2010, n. 106 nel 2011 e n. 80 nel 2012) : «[…] Da lungo tempo l’Ente è privo a riguardo di copertura assicurativa. Pertanto se da un lato non è chiamato a fronteggiare come altri Comuni il vertiginoso innalzamento delle polizze assicurative dall’altro è completamente esposto alle richieste di liquidazione per risarcimento nei confronti di terzi […]») si prega pertanto di:

  1. fornire l’accordo transattivo con SE.T.A. S.p.A., producendo tutti gli elementi documentali che vi conferiscano data certa;
  2. precisare –  alla luce dell’astratto conflitto d’interessi del Comune, debitore e allo stesso tempo titolare sostanziale dell’impresa – quale convenienza abbia avuto la società nell’accordare  la “concessione” della riduzione del credito per € 2.644.377,23;
  3. produrre, con data certa, il ricorso ex art. 161 della Legge Fallimentare, contenente la proposta di concordato preventivo con la relativa deliberazione societaria;
  4. fornire la relazione del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 172 ed eventualmente ai sensi dell’art. 173 della Legge Fallimentare;
  5. nel caso in cui l’accordo transattivo fosse sub condicione di approvazione dei creditori, si prega l’Amministrazione comunale di comunicare come intenda costituire fondi da integrare al PRFP specificando puntualmente le fonti di copertura;
  6. fornire il quadro dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal 2014 alla data odierna, con specificazione dei mezzi di copertura e di quelli che sono stati pagati;
  7. indicare in separata tabella i debiti fuori bilancio per cui sussistevano i presupposti per il riconoscimento nel 2012, eventualmente oggetto di anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, ma riconosciuti in annualità successive, precisando, per ciascuno di essi, le coperture individuate;
  8. indicare i debiti fuori bilancio eventualmente non ancora riconosciuti e ripianati;
  9. indicare quanta parte delle passività potenziali sopra richiamate si siano tradotte successivamente in debiti effettivi;
  10. indicare le passività potenziali derivanti da contenziosi in essere e le eventuali cautele contabili a copertura del rischio, in particolare per risarcimenti dei danni.
  1. 6.  Indebitamento. Nel PRFP, l’Ente rappresenta di avere un indebitamento via via decrescente (€ 79.561.708,88 al 31/12/2011; € 77.509.324,19 al 31/12/2012 e ad € 75.206.428,64 sulla base delle previsioni 2013, cfr. pag. 25 del. C.C. n. 24 del 9/08/2013. Gli importi sono indicati al netto della quota interessi. Il dato dell’indebitamento 2011, peraltro, non coincide con quanto documentato nella delibera Consiglio Comunale n. 16 del 22 ottobre 2012, in cui l’indebitamento 2011 sarebbe pari a € 126.098.430,65).

Correlativamente, il carico per interessi sostenuto dall’Ente nell’esercizio 2012 è risultato pari ad € 3.491.332,75 così come indicato nel quadro n. 4 dei Certificati al Conto inviati dal Comune di Nocera Inferiore al Ministero dell’Interno – Servizio Finanza Locale.

Tale dato, se corretto e rapportato al totale dei primi tre titoli delle entrate 2010 pari ad € 42.111.588,22 evidenzierebbe una violazione del limite all’indebitamento ex art. 204 TUEL nel 2012, atteso che il limite, per tale anno, è dell’8%  ed il rapporto con le entrate correnti del penultimo è dell’ 8,29%.

Inoltre, sebbene l’Ente affermi (PRFP, pag. 25 della del. C.C. n. 24 del 9/08/2013) che «[…] nel corso del 2012 l’Ente non ha contratto nuovo indebitamento, anzi con la del. C.C. n. 25/2012 ha inteso procedere alla riduzione del debito in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16, c. 6 bis, del D.L. 95/2012 per l’importo pari ad € 171.103,29, provvedendo ad estinguere anticipatamente mutui precedentemente contratti con la CC.DD.PP. […]», sembrerebbe che lo stesso Comune, nel corso del 2012, abbia contratto nuovo indebitamento: infatti, dalle risultanze SIOPE – incassi 2012, al titolo V dell’entrata, sono indicati incassi per complessivi € 1.165.604,96 per “mutui da CC.DD.PP. e per mutui e prestiti da altri”

 

 

(cfr. TIT. V SIOPE – INCASSI 2012).

 

Ciò premesso, l’Ente, confermando o altrimenti chiarendo la ricostruzione qui effettuata:

a)   quantifichi definitivamente l’esatto ammontare della massa debitoria al 31.12.2011;

b)   chiarisca se nel se nel 2012 l’Ente ha contratto o meno nuovo indebitamento, fornendo le necessarie controdeduzioni e documentazione a supporto;

c)    si dimostri l’evoluzione dell’indebitamento al 31/12 nelle annualità 2013-2014 si fornisca un quadro aggiornato dello stesso alla fine del primo semestre 2015. Si specifichino, inoltre, le entrate utilizzate a coperture delle rate annuali, comprensive degli interessi, sia dell’indebitamento per mutui che per le rate dovute quali restituzione dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e di ogni altra forma di indebitamento.

  1. 7.            Debiti di funzionamento. Con riferimento ai debiti di funzionamento rilevati al 31/12/2012, pari ad € 58.830.877,70, attesa l’incapienza delle disponibilità ex D.L. n. 35/2013 concesse dalla Cassa DD.PP., si prega di voler analiticamente individuare i mezzi di copertura delle spese di cui trattasi per la parte eccedente la liquidità ottenuta per tale finalità e specificarne l’evoluzione per le annualità 2013 e 2014.
  2. 8.            Società partecipate. Si prega di dimostrare analiticamente e per ogni società tuttora partecipata dal Comune di Nocera Inferiore i rapporti di debito/credito ed ogni altro rapporto esistente, evidenziando le correlazioni tra quanto prospettato nel PRFP e quanto effettivamente accaduto nell’esercizio 2014 e nel corso del primo semestre 2015.
  3. 9.            Spese per il personale. Nella nota n. 36249 del 16/07/2015 inviata dal Comune di Nocera alla Direzione Centrale della Finanza Locale – Ministero dell’Interno, a pag. 6, si rileva una riduzione della spesa per il personale tra le annualità 2012 e 2013, a parità di numero dei dipendenti, per € 567.053,27. Si prega di voler fornire chiarimenti in merito al realizzato risparmio di spesa, alle cause sottostanti e di specificare definitivamente se la spese sostenute dall’Ente e dichiarate sono state consolidate con quelle delle società partecipate dal Comune di Nocera Inferiore nel rispetto della vigente normativa.

 

II – MISURE DI RIQULIBRIO

  1. 10.                Si prega di compilare le seguenti tabelle, inviando i relativi file nelle versioni word ed excel:

 

a)   atteso che è di tutta evidenza che il margine realizzato, per competenza, in termini di differenza di parte corrente sul consuntivo 2013 e negli anni successivi a scopo di copertura di un eventuale ulteriore stralcio di residui inesigibili (in altri termini, l’economia recata dalla costituzione previsionale di un F.S.C.) non può validamente essere utilizzato per coprire il disavanzo di amministrazione attuale già emerso (si tratterebbe, infatti, di impiego di “economie” improprie per scopo diverso da quello per cui sono state realizzate, tra l’altro in presenza di obblighi di legge) si prega di fornire le informazioni e i dati che seguono:

  1. specificare, nella Tabella n. 1, la parte riveniente dal vincolo previsionale per F.S.C. nel 2013 e negli anni successivi;
  2. ancora, nella Tabella n. 1, indicare l’ammontare di quanto destinato, rispettivamente, all’ammortamento delle rate dell’anticipazione di liquidità di cui al  D.L. n. 35/2013 e quanto al ripiano del disavanzo di cui al PRFP.

 

Tabella 1

Differenza di parte corrente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 totale

Quota per formazione FSC

                     

Quota destinata ad ammortamento D.L. 35/2013

                     

Quota destinata a finanziamento PRFP

                     
TOTALE                    

 

  1. Si prega di relazionare, negli stessi termini di cui alla lettera a), sugli obiettivi raggiunti nel 2013 e nel 2014.

b)   Compilare la Tabella 2. Indicare  nella colonna B gli eventuali debiti fuori bilancio di cui vi era evidenza già al 31.12.2012 ma riconosciuti successivamente. Prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna “Minore spesa”, accompagnando la stessa da una relazione qualitativa. Infatti, sulla base di quanto riferito, atteso che non sarà possibile realizzare consistenti maggiori entrate proprie/ordinarie (essendo le aliquote comunali già ai massimi dall’esercizio 2013; infatti, dai dati 2013 si evince un poco rilevante aumento delle entrate ordinarie posto che tali entrate erano già prossime ai massimi), gli avanzi di parte corrente si potranno realizzare solo con i risparmi di spesa. Compilata la tabella, relazionare sugli obiettivi raggiunti nel 2013 e nel 2014;

 

Tabella 2

OBIETTIVO DI RIEQULIBRIO

MISURE DI RIEQULIBRIO

ANNI

disavanzo originario (A)

dfb da riconoscere al 31.12.2012 (B)

 ALIENAZIONI TOTALE BENI IMMOBILI

 MINORE *SPESA

 MAGGIORI ENTRATE

ALTRE RISORSE (specificare)

Disavanzo a inizio anno

Disavanzo residuo

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

TOT

 

 

 

 

 

 

 

  1. 11.                Alienazioni. Il riequilibrio, come riferito dall’Ente, parrebbe indipendente dalla realizzazione delle ridette entrate (per un totale prudenziale di € 1.900.800,00), in quanto come riferito si cercherà di raggiungere il pareggio attraverso un costante avanzo di parte corrente (da verificare al termine di ogni esercizio). Nel PRFP si prevedono entrate da alienazioni:

–       per il 2014 per € 531.900,00,

–       per il 2015 per € 873.900,00

–       per il 2016 per € 495.000,00

Si prega di chiarire, cionondimeno, se sono state realizzate le vendite previste nel piano sia nell’esercizio 2014 che le eventuali vendite effettuate nel corso del 2015; specificare, eventualmente, il prezzo di realizzo nonché le eventuali plusvalenze riferendo dettagliatamente il criterio nel calcolo di queste ultime.

  1. 12.                Equilibrio di parte corrente. Rispetto alle informazioni disponibili specificare quanto segue:

a)   Andamenti per cassa. Si prega di inviare il dettaglio analitico delle evidenze di cassa con riferimento ai saldi di parte corrente esercizio 2014 e primo semestre 2015, evidenziando la differenza tra il totale del titolo I-II-III delle entrate al netto dei pagamenti afferenti al titolo I della spesa e III per rimborso prestiti;

b)   Andamento per competenza. Si prega di fornire il dettaglio degli equilibri di parte corrente a consuntivo 2014 secondo la  seguente tabella

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2012 2013 2014(Previsioni iniziali) 2014    (Rendiconto)
Entrate titolo I
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale titoli (I+II+III)  (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:
Contributo per permessi di costruire
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Altre entrate (specificare)**
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre entrate (specificare)***
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F- G+H)

* il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione.

**inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo “Note”, indicando i relativi importi.

Note

 

 

***inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo “Note”, indicando i relativi importi.

Note

 

 

 

 

c)    Entrate ordinarie. Ancora, per il 2014 e per il primo semestre 2015, si vogliano dettagliare le percentuali di incasso rispetto agli accertamenti delle entrate proprie, nonché, nel dettaglio, gli accertamenti e gli incassi  di IMU/ICI, TARSU/TARES e CIMP/COSAP.

d)     Entrate straordinarie.

  1.               i.     Evasione. Il PRFP non chiarisce (in difformità al modello previsto ai sensi della delib. Corte dei conti Sez. Autonomie n. 16/2012, sez. II tab. 6.1.) a quanto ammontino le maggiori entrate attese per effetto dell’attività di accertamento di maggiore base imponibile nel corso degli anni. Informazioni aggiuntive sono state rilevate nel parere dei revisori prot. C.d.C. n. 3372 del 27/08/2013 , da cui è risultato che (pag. 10): “[…] il Collegio dei /Revisori dei Conti dà atto che l’Amministrazione nell’ambito del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ha previsto le azioni che seguono:

1. recupero da evasione TARES/TARSU per circa € 430.000,00 in relazione agli anni 2008/2012, nella considerazione che ben 1.028 nuclei familiari e 21.186 immobili non risultano associati a tale tassa;

2. recupero da evasione IMU/ICI per circa € 1.000.000,00 nella considerazione che sembra non risultino dichiarati 10.290 immobili a tali fini impositivi. Inoltre, da notizie assunte non risultano incrementate le aliquote anche in virtù del fatto che le stesse già risultano essere quasi equivalente a quelle massime […]”.

Si prega:

– di completare il quadro informativo, tramite l’uso corretto della tabella del PRFP e un raccordo con le affermazioni dei revisori.

– di produrre una tabella che aggiorni lo stato di accertamento/incasso delle entrate che si è programmato di recuperare col PRFP nelle annualità 2013-2014 e primo semestre 2015, fornendo una proiezione per il 2015 stesso e gli anni successivi del Piano.

  1.             ii.     Oneri concessori e sanzioni per il codice della strada. Nella relazione del Collegio dei Revisori del Comune di Nocera Inferiore prot. C.d.C. n. 3372 del 27/08/2013, rileva l’impatto che avrebbe  sul PRFP l’entrata straordinaria afferente ai permessi per costruire pari a € 792.600,00 (cfr. pag. 10): “[…] per la realizzazione di nuove abitazioni, recupero abitazioni esistenti, completamento delle aree PIP di Fosso Imperatore e Casarzano […]”.

Nel piano prospettato, invero, non è presente alcuna specificazione di previsione per le entrate de quibus, né si rinviene alcun importo afferente agli oneri concessori al fine del conseguimento del ripiano del disavanzo. L’Ente con nota prot. n. 1016 del 10/02/2014 ha chiarito che detto importo, evidenziato dall’Organo di Revisione, trova conferma nella relazione del dirigente del Settore Territorio e Ambiente allegata al piano di cui alla delibera n. 24 del 9/08/2013.

Si prega di voler fornire i dati aggiornati per le annualità 2013-2014 e per il primo semestre 2015, con riferimento a previsioni accertamenti ed incassi delle entrate derivanti dai permessi e da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

 

ORDINA

 

al Comune di Nocera Inferiore di depositare in Segreteria, atti, documenti e memorie utili ad assumere le prefate informazioni, entro 30 giorni giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

 

DISPONE

 

Che copia della presente delibera sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco pro tempore e all’Organo di revisione

 

Il Relatore                                                 Il Presidente

f.to dr. Francesco Sucameli                             f.to dr. Ciro Valentino

 

 

 

Depositata in Segreteria il

23 settembre 2015

Il Direttore della Segreteria

f.to dr. Mauro Grimaldi