Nessuuno sconto al boss “pentito” della Nuova Famiglia, Cosimo Rago - Le Cronache
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Nessuuno sconto al boss “pentito” della Nuova Famiglia, Cosimo Rago

Nessuuno sconto al boss “pentito” della Nuova Famiglia, Cosimo Rago
Ancora un ricorso respinto dalla Corte di Cassazione per boss pentito  Cosimo Rago, affiliato prima alla cosca degli Alfieri e poi a quella ebolitana di Giovanni Maiale. Confermata l’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno del novembre 2020 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione per  una serie di reati di mafia (tra cui un duplice omicidio a Capaccio e un doppio tentato omicidio a Nocera Inferiore, in entrambi i casi contro persone vicine a Raffaele Cutolo). Continuazione che sarebbe valsa la libertà prima dei termini. Il 61enne Cosimo Rago prima di diventare collaboratore di giustizia, era stato uno degli uomini di punta del clan Alfieri ‘o ntufat di Nola, capo indiscusso della Nuova Famiglia . La sua escalation criminale era proseguita con altri fatti di sangue nel 1997. Poi il “pentimento” gli era valso i domiciliari che doveva scontare tra il 2006 ed il 2011. Ma proprio alla fine di quel periodo Cosimo Rago venne di nuovo arrestato mentre si trovava in Liguria, dove fu raggiunto da un provvedimento della Dda. Infatti insieme con un altro collaboratore di giustizia, aveva compiuto una serie di estorsioni ai danni di alcuni imprenditori. Le accuse spaziavano dall’associazione per delinquere di stampo mafioso, alle estorsioni, dalla detenzione di armi e al danneggiamento. Per il difensore di Rago. “secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna si evinceva che i reati erano stati posti in essere ad una distanza di tempo tale da poter affermare, in assenza di elementi di segno contrario, che non vi fosse prova della sussistenza di un unico disegno criminoso”. Per la Cassazione, invece, “la valutazione, poi, in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione”.
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