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L. Severino: Consulta, sospensione non è sanzione

Le misure della incandidabilita’, della decadenza e della sospensione non hanno “carattere sanzionatorio”. Lo sottolinea la Corte Costituzionale spiegando perche’ il 20 ottobre scorso dichiaro’ non fondata la questione di legittimita’ sollevata dal Tar della Campania sulla legge Severino. “Questa Corte – si legge nella sentenza depositata oggi – ha chiarito che tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento”. Il legislatore, osservano i giudici costituzionali, “operando le proprie valutazioni discrezionali, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento della carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la condanna sia definitiva o non definitiva”. Dunque, il “primo presupposto argomentativo della questione sollevata dal TarCampania, ossia la natura sanzionatoria della misura, prevista dalla norma censurata, della sospensione dalla carica, si rivela insussistente”, afferma la Corte richiamando sentenze gia’ pronunciate in passato, “dal momento che la misura in questione, invece, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio” e, “trattandosi di sospensione, costituisce ‘misura sicuramente cautelare’.