Il Tar Campania respinge il ricorso presentato da alcuni genitori - Le Cronache
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Il Tar Campania respinge il ricorso presentato da alcuni genitori

Il Tar Campania respinge il ricorso presentato da alcuni genitori

di Erika Noschese

L’istanza cautelare, così proposta, è respinta. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo della Campania che non ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori che, al tar, chiedevano la sospensione dell’ordinanza regionale numero 79 con la quale è stato disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza, con l’obbligo di svolgimento dell’attività con la modalità della didattica a distanza. Il Tar, dopo il ricorso presentato dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo aveva chiesto all’Unità di crisi di depositare i dati relativi al numero dei contagi nelle scuole, prima di esprimere parere favorevole o meno. La Regione Campania ha ottemperato alla richiesta istruttoria, depositando nel fascicolo di causa, inter alia, gli atti istruttori posti a fondamento dell’ordinanza impugnata. Nella produzione degli atti è risultato che le misure disposte con la impugnata ordinanza numero 79 sono state in parte revocate, quanto alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia (fascia 0-6 anni), e confermate, per quanto di interesse, quella relativa alle scuole di primo e secondo grado e l’università. Alla stregua della delibazione consentita nella presente fase cautelare, la Regione Campania sembra aver esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid 19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario. Il Tar ha dunque respinto l’istanza cautelare, fissando per il prossimo 17 novembre la camera di consiglio. “Inutile girarci attorno, la dad (didattica a distanza) è di fatto la chiusura delle scuole. Ed è un danno”, ha dichiarato l’avvocato Rosita Orlando dell’Associazione “Andare Avanti”, commentando la sentenza del tribunale amministrativo regionale circa la sospensione dell’ordinanza regionale numero 79. “La didattica a distanza non funziona, perché complicata nella organizzazione e perché è mancata e manca la necessaria programmazione. Non è colpa delle scuole e dei docenti – dice la Orlando – ma di chi, Governo e Regione, doveva creare condizioni diverse”. Per il legale dell’associazione Andare Avanti, infatti, “non sarà certo la decisione del Tar a creare alibi, la didattica a distanza penalizza gli studenti e le famiglie. I ragazzi seguono meno, perché non possono stare per ore davanti ai computer (sarebbe utile rileggere i regolamenti sulle ore, sono tre) perché non tutti si possono permettere la necessaria strumentazione, perché non tutte le famiglie possono avere più dispositivi informatici, perché non tutte le scuole hanno i mezzi – ha aggiunto – Si lavori affinché si possa tornare fra i banchi. I nostri ragazzi hanno il diritto all’istruzione, la scuola è il loro futuro. Li forma – conclude la Orlando – li aiuta, favorisce la socialità, fa superare i problemi. La scuola garantisce loro tutto quello che mai potrà fare uno schermo del pc”.