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Ergastolo, incostituzionale non concedere permessi
Cade il divieto assoluto per gli “ergastolani ostativi” di accedere a permessi premio durante la detenzione. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, spiega Palazzo della Consulta, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. Da questi ipotesi, come spiega l’avvocato Luigi Gargiulo, Presidente della Camera penale, “sono esclusi i detenuti a regime di 41 bis. Ad esempio, Ferdinando Cesarano, che sconta l’ergastolo, pur avendo conseguito due lauree ed effettuato il percorso educativo, non potrà usufruire di permessi premio. Lo stesso dicasi per Peppe D’Agostino che pur avendo scontato quasi tutta la pena e potrà ritornare in libertà non può beneficiare di nessun beneficio”. Anche altri nomi eccellenti della malavita locale non possono brindare come Francesco Pecoraro e Pasquale Renna su cui grava appunto l’aggravante del 41 bis. Chi invece potrà accedere a permessi è Amedeo Panella, che sconta 30 anni ma in regime di alta sorveglianza e che tra 4 anni sarà un uomo libero. Ha ammesso i suoi reati e non ha l’afflizione del 41 bis. Stesso discorso per Ciro Villacaro, condannato all’ergastolo per una serie di omicidi o per Biagio Giffoni, capobastone del clan che insanguinò le strade tra i Picentini e Battipaglia. Ma proprio sulla costituzionalità del 41 bis gli avvocati annunciano già battaglia.