Dalla Prefettura di Salerno arrivano norme e regole in vista delle elettorali - Le Cronache
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Dalla Prefettura di Salerno arrivano norme e regole in vista delle elettorali

Dalla Prefettura di Salerno arrivano norme e regole  in vista delle elettorali

In vista delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 17 lunedì 18 ottobre la prefettura di Salerno ha comunicato gli adempimenti in materia di propaganda elettorale dettati dal Ministero dell’Interno, direzione centrale per i servizi elettorali, corona circolare numero 59 del 18 agosto 2021, che richiama come detto, i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Questi sono la limitazione ed assegnazione degli spazi per l’affissione di propaganda elettorale diretta. Pertanto tutte le giunte comunali coinvolte nelle prossime elezioni amministrative più il commissario straordinario del Comune di Eboli tra il 33esimo e il 31esimo giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge numero 212, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampanti, giornali murali o manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati. Devono poi provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste o candidature. Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi, i presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, con i numeri d’ordine definitivi derivanti dal sorteggio e rinumerazione delle liste ammesse, oltre che alla prefettura di Salerno anche i sindaci dei comuni di competenza. Da venerdì 3 settembre sono vietati il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne delle sedi dei partiti, ogni forma di propaganda luminosa mobile. Da venerdì 3 settembre possono invece tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al questore. Sempre a partire da venerdì 3 settembre l’uso di altoparlanti sui mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti dell’Articolo 7 della legge 130, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili e subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. L’utilizzazione di strutture fisse, come i gazebo, a fini di propaganda elettorale può essere consentita, fermo restando la disciplina vigente sulla occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Tali strutture, Tuttavia, stante il divieto di affissione di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati. Tuttavia, si esprime l’avviso, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servono esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo punto Tale orientamento è stato ribadito in più occasioni dalla direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell’Interno. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura è uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze dibattiti. Nei 90 giorni precedenti le elezioni per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dei rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4%. Per i comuni di Battipaglia Eboli e Salerno, vi sono limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Si ricorda Inoltre agli stessi comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti che per il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali è necessario la nomina del mandatario elettorale. Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 18 settembre e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. Da sabato 2 a lunedì 4 ottobre sono vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche pubbliche purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di Convenzione dei comizi. L’attività degli istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori a fini di proiezione statistica, non è soggetta a autorizzazioni. La rilevazione è festa, Tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinario afflusso e deflusso degli elettori. L’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini è consentita previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.