Truffa e infedele patrocinio. Avvocato salernitano sospeso per un anno - Le Cronache
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Truffa e infedele patrocinio. Avvocato salernitano sospeso per un anno

Truffa e infedele patrocinio. Avvocato salernitano sospeso per un anno

Divieto temporaneo dell’esercizio della professione per un anno nei confronti di A.M. cinquantenne avvocato salernitano per i reati di truffa, infedele patrocinio aggravato e falso materiale. Ad eseguire la misura cautelare i Finanzieri del Comando Provinciale.

Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della prima Compagnia, coordinate dal Comando Gruppo di Salerno, hanno permesso di accertare che il professionista, con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nel prospettare ad un assistito la conclusione positiva di un processo penale in cui risultava coinvolto, era riuscito a farsi consegnare 5mila euro in contanti, somma da rimettere all’ignara persona offesa, a titolo di risarcimento del danno per il ritiro della denuncia.

L’avvocato, per rendere maggiormente credibile la truffa, aveva addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza, con tanto di emblema della repubblica italiana, ed intestazione del Tribunale di Salerno, con la quale un Giudice Monocratico dichiarava non doversi procedere nei confronti del patrocinato dal lòegale per “intervenuta accettazione della querela”.

Grazie a questo falso documento era riuscito inoltre a farsi pagare anche una parcella di 1200 euro per l’assistenza prestata.

Allorchè all’inizio dello scorso anno, il suo cliente era stato condannato a tre mesi di reculusione per il reato di cui all’art. 615 ter commi 1 2 2 c.p., lo aveva convocato nel suo ufficio giustificando l’accaduto con notazioni in diritto descritte dal Giudice per le Indagini Preliminari come “una vera e propria sceneggiata” scoraggiandolo dal contattare direttamente il querelante, perchè a suo dire, tale comportamento, in quelle circostanze, avrebbe potuto qualificarsi come una estorsione.

Il cliente / imputato, tuttavia, nutrendo dubbi circa la condotta del proprio avvocato, aveva provveduto a registrare quella conversazione, che, consegnava agli inquirenti, ha dimostrato il comportamento truffaldino e disonesto del professionista, confermando le dichiarazioni del denunciante, le ricostruzioni testimoniali, l’assenza della remissione di querela a favore del denunciante, nonchè la contraffazione e l’inesistenza, nel relativo fascicolo processuale, del dispositivo di sentenza esibito dal professionista