Processo Termovalorizzatore, depositate le motivazioni della sentenza. - Le Cronache
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Processo Termovalorizzatore, depositate le motivazioni della sentenza.

“Si ponga mente al totale stravolgimento dell’azione pubblica che verrebbe a determinarsi nell’ipotesi in cui all’interno di un procedimento amministrativo per la realizzazione di un’opera pubblica (o anche di qualsiasi altro tipo), fosse consentito creare liberamente figure professionali non previste dall’ordinamenti”. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (Perrotta, Sorrentino e Cantillo) hanno argomentato in 142 pagine le motiviazioni che hanno determinato la condanna dell’ex sindaco Vincenzo De Luca per abuso d’ufficio. Tradotto per i giudici l’allora commissario straordinario all’emergenza rifiuti “inventò” un ruolo non previsto dalla legge nemmeno in deroga o quanto meno in presenza delle ragioni che giustificano la deroga (insussistenti nel caso di specie secondo i giudici). “L’inesistenza della figura della nomina del project manager, la totale assenza di motivazione circa la necessità della nomina e la scelta della persona nominata; l’accertata falsità delle giustificazioni postume; la particolare qualificazione dei protagonisti della vicenda, i rapporti interpersonali strettissimi tra nominante e nominato (Alberto Di Lorenzo, il capo staff dell’ex sindaco, geometra con laurea triennale in Scienza di Governo, anche lui condannato a un anno ndr); il successivo occultamento sul sito web,la presenza, all’interno del gruppo, di persone astrattamente più qualificate; la circostanza che l’opera svolta non risulta essersi concretizzata in attività di particolare complessità ed importanza; il fatto che Di Lorenzo, in prospettiva, avrebbe potuto guadagnare una somma ben maggiore di quella liquidatagli con il provvedimento del marzo del 2009 (circa 8000 euro al netto delle ritenute, ndr) sono tutti elementi dimostrativi del fatto che la nomina in contestazione, lungi dall’essere finalizzata a perseguire esclusivamente una finalità pubblica, aveva l’unico scopo di svincolare Di Lorenzo dal gruppo di lavoro e attribuirgli una inventata posizione apicale, con conseguente riconoscimento di una più sostanziosa retribuzione”. La figura del project manager, in sostanza, non era prevista dall’ordinamento ed “inutilmente duplicativa delel funzioni del Rup”. L’inconfigurabilità del peculato. Secondo il collegio non è configurata l’ipotesi accusatoria del peculato (come avanzata dal pm) perché “manca una prova adeguata circa il mancato svolgimento da parte dell’imputato Di Lorenzo dei compiti e delle attività a lui assegnate nell’ambito del gruppo di lavoro, in coerenza con l’obiettivo finale per il quale detto gruppo era stato costituito. In secondo luogo perché dalla lettura del testo dell’ordinanza del commissario delegato numero 46 del 24 febbraio 2009 si comprende con chiarezza che l’acconto di euro 180.000 deliberato e liquidato con tale provvedimento veniva riconosciuto globalmente all’intero gruppo di lavoro, indipendentemente dalle attività rispettivamente svolte e dalla misura del compense spettante a ciascun componente con contestuale affidamento al Rup ed al Project Manager del compito di ripartire la somma”. Per i giudici la nomina di Alberto Di Lorenzo a project manager non ha inciso sul complessivo esborso di denaro pubblico ma solo sulle modalità di ripartizione interna di cdetta somma. Inoltre “gli apporti lavorativi non consentono di dire che Di Lorenzo abbia rivestito un ruolo puramente fittizio”. Vengono evidenziate nelle motivazioni una serie di attività svelte dal project manager in relazione alla realizzazione del termovalorizzatore (“Ha partecipato ai lavori di redazione del progetto preliminare”). Le stesse dichiarazioni di Ragusa e Lupacchini sottolineavano il contributo fornito da Di Lorenzo al gruppo. In sostanza “la liquidazione della quota dell’acconto in favore dell’imputato non può configurarsi in senso tecnico-giuridico come “appropriazione” e comporta di conseguenza una carenza probatoria. Tale illecita assegnazione di funzioni non risulta aver comportato alcun aggravi di spesa a carico dell’erario ma si è riverberberato unicamente a detrimento della remunerazione degli altri dipendenti comunali impegnati nella progettazione essendo il loro compenso ridotto con il lievitare della percentuale da assegnare a Di lorenzo” (g*)