Buoni fruttiferi postali: la beffa dei buoni trentennali! - Le Cronache
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Buoni fruttiferi postali: la beffa dei buoni trentennali!

di Raffaella D’Angelo

Nei primi anni 80 vennero emessi dei Buoni Fruttiferi Postali, individuati con il numero di serie “O” e “P/O” con scadenza trentennale, che prevedevano condizioni di rimborso molto vantaggiose. La garanzia dell’investimento, proveniente da un azienda all’epoca ancora pubblica, e la realizzazione di un discreto capitale alla scadenza del termine indusse molti risparmiatori all’acquisto dei suddetti titoli anche per piccole somme. Il buono, così, in quel periodo divenne il regalo per la nascita, la comunione il matrimonio e per ogni altro evento importante. Ebbene ciò nonostante i possessori di buoni che dal 2012 in poi ne hanno richiesto il rimborso hanno ricevuto un importo di gran lunga inferiore alle loro aspettative. Infatti a dispetto di quanto fosse stato riportato sul testo del titolo rilasciato, in realtà l’art. 173 D.P.R 29/03/1973 cd Codice Postale, modificato nel 1974 prevedeva la possibilità di una modifica degli interessi in corso di rapporto  attraverso l’ emanazione di Decreti Ministeriali. In virtù di tale disposizione nel 1986 era intervenuto un Decreto del Ministro del Tesoro che aveva previsto una modifica in peius delle condizioni di rimborso. Tale situazione ha determinato un vasto contenzioso innanzi ai giudici di merito. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento di un ricorso proposto in difesa di risparmiatori associati al Codacons, difesi da chi scrive, ha ritenuto prevalenti le ragioni di questi rispetto all’interesse di Poste Italiane condannando quest’ultima al pagamento della differenza di valore non corrisposta al momento dell’incasso. Il G.U. in applicazione del principio indicato dalla Corte di legittimità con la Sentenza del 156-2007 n° 13979 che statuiva che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra Poste Italiane Spa e il sottoscrittore dei titoli si formava sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati ha ritenuto che nel caso di specie il dato letterale incorporasse l’impegno contrattuale assunto dalle parti al momento della emissione dei buoni e che eventuali modifiche unilaterali avrebbero dovuto essere opportunamente segnalate al risparmiatore per metterlo in condizione di effettuare una scelta consapevole. Allo stato attuale dopo alterne pronunce, non sempre favorevoli ai consumatori, la questione è stata ancora una volta portata all’attenzione degli Ermellini anche dal CODACONS Campania. L’ordinanza interlocutoria n. 21543/2018, depositata il 31 agosto 2018, con la quale, la I sezione investita della decisione, ha richiesto il rinvio della questione alle Sezioni Unite, ha evidenziato la necessità, di <<una specifica previsione di tale potere nel contesto del contratto che, nel concreto fonda l’investimento: si che il risparmiatore ne sia effettivamente avvertito e possa valutare appieno le opportunità e rischi che lo stesso comporta>> rappresentando <<che in questa direzione si porrebbe, prima di tutto, il sistema specifico dei buoni postali, nel quale l’informazione resa al risparmiatore al momento della sottoscrizione e riportata sul retro del buono assume valore determinante secondo quanto già affermato dalla Corte con la sentenza a SS.UU. n. 13979/ 2007>> . Si apre così uno spiraglio per i numerosi giudizi pendenti che lascia intravedere, dopo alterne vicende, una soluzione favorevole per i consumatori. RISPARMIATORI non ingogliate il rospo! Resp. Uff. Legale Codacons Campania